Che cosa stabilisce
In caso di malfunzionamento del FVOE 2.0, la stazione appaltante può aggiudicare avvalendosi del silenzio-assenso limitatamente alle sole certificazioni non pervenute, purché abbia previamente condotto tutti i controlli alternativi praticabili e acquisito l’autocertificazione ex D.P.R. 445/2000.
In pratica
Il RUP deve documentare il malfunzionamento del FVOE, avviare immediatamente i controlli alternativi disponibili e circoscrivere il silenzio-assenso alle sole certificazioni non ottenibili. L’autocertificazione resa in gara può essere sufficiente se copre tutti i requisiti non verificati; in caso contrario va acquisita una dichiarazione integrativa specifica. Il provvedimento di aggiudicazione deve contenere la clausola risolutiva espressa per esito negativo delle verifiche successive.
Massima estesa
In applicazione dell’art. 99, comma 3-bis, D.Lgs. 36/2023, il malfunzionamento del FVOE 2.0 costituisce impedimento oggettivo di carattere tecnico che legittima la stazione appaltante a disporre l’aggiudicazione decorsi trenta giorni dalla proposta, previa acquisizione di autocertificazione dell’offerente attestante il possesso dei requisiti e l’assenza di cause di esclusione non verificabili per via telematica. Il TAR precisa tuttavia che il ricorso al silenzio-assenso non è generalizzato: la stazione appaltante è tenuta a condurre preventivamente tutti i controlli alternativi praticabili extra-FVOE (DURC, regolarità fiscale ex art. 94, comma 6, requisiti speciali, antimafia, anti-pantouflage), limitando il silenzio-assenso alle sole certificazioni effettivamente non pervenute (nella specie: casellario giudiziario e carichi pendenti dalla Procura della Repubblica). L’autocertificazione resa dai concorrenti in sede di gara ai sensi del D.P.R. 445/2000 può soddisfare il requisito documentale imposto dalla norma, salvo che non copra tutti i requisiti non verificati, nel qual caso occorre acquisirne una specifica. Il provvedimento di aggiudicazione deve contenere clausola espressa di riserva di interruzione del rapporto, incameramento della garanzia e segnalazione ad ANAC in caso di esito negativo delle verifiche successive.
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