Che cosa stabilisce
Il giudizio di equivalenza tra CCNL diversi ex art. 11, co. 4, D.Lgs. 36/2023 deve essere condotto comparando le componenti fisse della retribuzione globale annua senza riparametrazioni. L’orario di lavoro contrattuale costituisce esso stesso tutela normativa e non può essere neutralizzato mediante calcoli convenzionali sul valore orario.
In pratica
I RUP devono effettuare il giudizio di equivalenza CCNL confrontando le voci retributive fisse annue così come risultano dai contratti collettivi, senza riparametrazioni orarie o calcoli convenzionali. L’orario contrattuale non è neutralizzabile ai fini del confronto. Le stazioni appaltanti che abbiano già espresso giudizi di equivalenza con metodologie analoghe a quella censurata sono esposte a impugnazione.
Massima estesa
La verifica di equivalenza tra il CCNL applicato dall’aggiudicataria (CCNL FISM) e quello indicato dalla stazione appaltante (CCNL Cooperative sociali, Codice CNEL T151) deve essere condotta esclusivamente attraverso il confronto delle componenti fisse della retribuzione globale annua elencate all’art. 4, co. 2, Allegato I.01 del D.Lgs. 36/2023, senza alcuna possibilità di riparametrare i dati sostituendo il parametro legale con una retribuzione ‘virtuale’ ottenuta rapportando il trattamento economico del CCNL di gara alle ore di lavoro del CCNL alternativo. Il TAR censura come metodologicamente viziato il giudizio del RUP che aveva operato tale sostituzione, rilevando che l’equivalenza va valutata dal punto di vista del lavoratore — e non dell’operatore economico — e che l’orario di lavoro contrattuale è esso stesso istituto normativo tutelante, poiché a un maggiore orario corrisponde una maggiore retribuzione complessiva. La ratio dell’art. 11 è impedire che la competizione tra imprese si fondi sulla contrazione delle tutele lavoristiche; pertanto la discrezionalità tecnica della stazione appaltante non include spazi per manipolazioni del dato retributivo contrattuale.
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