Che cosa stabilisce
Nelle gare multilotto, la causa di esclusione per unico centro decisionale (art. 95, co. 1, lett. d, D.Lgs. 36/2023) opera esclusivamente tra concorrenti che competono per il medesimo lotto, non tra imprese collegate che abbiano presentato offerte su lotti distinti, i quali costituiscono procedure autonome.
In pratica
Le stazioni appaltanti non devono avviare istruttorie per unico centro decisionale tra imprese collegate che abbiano offerto su lotti diversi. I concorrenti appartenenti al medesimo gruppo societario possono legittimamente partecipare a lotti distinti senza rischio di esclusione, purché non competano per il medesimo lotto. La lex specialis non può essere integrata in via interpretativa per estendere il vincolo di aggiudicazione al collegamento societario.
Massima estesa
In una procedura aperta articolata in lotti funzionali, ciascun lotto costituisce una gara autonoma e distinta quando sia caratterizzato da CIG, garanzie, contributi, importi a base d’asta, offerte, procedure valutative e accordi quadro separati. In tale contesto, la fattispecie escludente dell’unico centro decisionale di cui all’art. 95, comma 1, lett. d), D.Lgs. 36/2023 — già art. 80, comma 5, lett. m), D.Lgs. 50/2016 — non può trovare applicazione nei confronti di imprese collegate o controllate che abbiano presentato offerte per lotti differenti, difettando il presupposto logico-giuridico della partecipazione alla «medesima procedura». La ratio della norma — tutela di par condicio, segretezza delle offerte e trasparenza — è lesa solo quando imprese riconducibili a un unico centro decisionale si trovino in competizione diretta per il medesimo oggetto contrattuale. Parimenti, il vincolo di aggiudicazione ex art. 58, comma 4, D.Lgs. 36/2023 non può essere esteso per via interpretativa ai soggetti collegati societariamente che partecipino a lotti diversi, in assenza di una espressa previsione della lex specialis in tal senso: l’integrazione analogica delle regole di gara è inammissibile. La stazione appaltante non è quindi tenuta ad avviare alcuna istruttoria ex art. 95, comma 1, lett. d), quando le imprese sospettate di collegamento abbiano concorso su lotti distinti.
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