Giurisprudenza

Cons. Stato, Sez. V, 24 settembre 2026, n. 7062

Giurisprudenza · 28 Settembre 2026

Aggiudicazione · Costi della manodopera · Esclusione

Che cosa stabilisce

Il giudizio di equivalenza tra CCNL indicato dalla lex specialis e quello applicato dal concorrente è atto doveroso e inderogabile della stazione appaltante ai sensi dell’art. 11 D.Lgs. 36/2023. Il baricentro per la scelta del CCNL sono le prestazioni oggetto dell’appalto, non l’attività prevalente dell’impresa.

In pratica

Le stazioni appaltanti devono strutturare il disciplinare di gara imponendo espressamente al RUP la verifica di equivalenza CCNL in tutti i casi di difformità, senza eccezioni per settori specialistici. I concorrenti che applicano CCNL diversi da quello indicato devono documentare l’equivalenza delle tutele indipendentemente dalla propria classificazione ATECO o dalla natura industriale dell’attività svolta.

Massima estesa

Ai sensi dell’art. 11 D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante è tenuta in ogni caso a svolgere il giudizio di equivalenza tra il CCNL indicato nella lex specialis e quello diversamente applicato dal concorrente: tale verifica costituisce atto doveroso e non derogabile, che deve necessariamente precedere la determinazione di aggiudicazione. Il Consiglio di Stato respinge la tesi secondo cui l’obbligo di verifica sarebbe escluso quando il CCNL adottato dal concorrente sia l’unico riferibile alla specifica attività dallo stesso svolta (nella specie, CCNL Laterizi per produzione di componenti prefabbricati in stabilimento, in luogo del CCNL Edilizia indicato dalla stazione appaltante). Il criterio di selezione del CCNL applicabile all’appalto è ancorato alle prestazioni oggetto della commessa, non all’attività prevalente dell’impresa né alla sua classificazione ATECO. Ne consegue che la stazione appaltante può legittimamente indicare un unico CCNL — quello che riflette la natura prevalente o assorbente delle lavorazioni messe a gara — e il RUP è obbligato a verificare l’equivalenza delle tutele ogni volta che il concorrente dichiari di applicare un contratto collettivo diverso, senza che la specializzazione settoriale dell’impresa valga ad esonerare da tale controllo.

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Scheda redazionale non firmata, tratta dal massimario dello Studio. Non costituisce parere professionale né interpretazione ufficiale della pronuncia, che fa fede nel solo testo integrale.

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