Che cosa stabilisce
Il conflitto di interessi ex art. 16, comma 2, d.lgs. 36/2023 conserva natura di fattispecie di pericolo: non è richiesta la prova di un pregiudizio patrimoniale effettivo, ma l’allegazione di elementi oggettivi, specifici e concreti attestanti interessi irriducibili e inconciliabili con il corretto perseguimento dell’interesse pubblico.
In pratica
Chi impugna un affidamento per conflitto di interessi non deve provare un danno economico all’amministrazione, ma deve allegare elementi oggettivi e specifici sull’interesse personale del funzionario e sulla sua irriducibilità rispetto all’interesse pubblico. Le stazioni appaltanti non possono archiviare segnalazioni di conflitto per mera assenza di pregiudizio patrimoniale. La pronuncia fornisce un argomento difensivo diretto contro interpretazioni restrittive dell’art. 16, comma 2, d.lgs. 36/2023.
Massima estesa
Il Consiglio di Stato, riformando la sentenza di primo grado, afferma che l’art. 16 del d.lgs. 36/2023 non ha trasformato il conflitto di interessi da fattispecie di pericolo a fattispecie di danno. Il dato letterale del comma 1 — che fa riferimento a un interesse che ‘può essere percepito come minaccia’ all’imparzialità — e la modifica apportata dal d.l. 132/2023 (conv. l. 170/2023), che ha espunto il requisito della minaccia ‘concreta ed effettiva’, confermano la perdurante rilevanza del conflitto meramente potenziale. Sul piano probatorio, il comma 2 introduce un doppio onere a carico di chi denuncia il conflitto: (i) allegazione di presupposti specifici e documentati; (ii) dimostrazione di interessi ‘irriducibili’, ossia inconciliabili con il corretto perseguimento dell’interesse pubblico — senza tuttavia richiedere la prova che la subordinazione di un interesse all’altro si sia effettivamente verificata. Limitare la verifica del conflitto al solo pregiudizio patrimoniale dell’amministrazione contrasterebbe con gli artt. 24, 103 e 113 Cost. e con l’art. 24 della direttiva 2014/24/UE, che tutela la concorrenza e la parità di trattamento tra operatori. L’interesse pubblico protetto dalla disciplina è anche — e soprattutto — quello al corretto svolgimento della procedura in condizioni di par condicio.
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Scheda redazionale non firmata, tratta dal massimario dello Studio. Non costituisce parere professionale né interpretazione ufficiale della pronuncia, che fa fede nel solo testo integrale.