Giurisprudenza

Cons. Stato, Sez. III, 21 ottobre 2026, n. 7688

Giurisprudenza · 24 Ottobre 2026

Esclusione · Offerta tecnica · Procedura aperta

Che cosa stabilisce

Il principio di equivalenza opera solo sui requisiti funzionali, ossia quando la lex specialis esplicita la prestazione o il risultato operativo perseguito. Una specifica tecnica espressa con valore minimo puntuale, priva di indicazione della funzione sottesa, si applica alla lettera.

In pratica

Le stazioni appaltanti devono esplicitare nel capitolato la funzione o prestazione sottesa a ogni specifica tecnica numerica, pena l’inapplicabilità dell’equivalenza. Gli operatori economici devono verificare, prima di offrire soluzioni difformi, se la lex specialis indica la funzione del requisito; in caso contrario l’equivalenza è preclusa. Il dossier di equivalenza deve contenere dati tecnici specifici riferiti alla medesima categoria tecnologica, non mere valutazioni generali sulle prestazioni del prodotto.

Massima estesa

Il principio di equivalenza ex art. 79 d.lgs. 36/2023 non opera indistintamente rispetto a qualsiasi prescrizione tecnica della lex specialis, ma trova applicazione esclusivamente con riguardo ai requisiti funzionali, vale a dire quelli per i quali la stazione appaltante ha reso percepibile il risultato operativo o prestazionale perseguito, così da consentire alla commissione di valutare se una soluzione alternativa realizzi il medesimo obiettivo. La distinzione tra requisiti strutturali e funzionali non può essere operata in astratto, ma deve essere compiuta alla luce della legge di gara: quando questa si limita a prescrivere un valore minimo puntualmente determinato senza esplicitare la funzione specifica che esso è chiamato a svolgere, manca il termine di raffronto necessario per il giudizio di equivalenza e la prescrizione si applica secondo il suo contenuto letterale. Le finalità generali della fornitura, riferite all’apparecchiatura nel suo complesso, non sono sufficienti a trasformare in requisito funzionale una specifica tecnica numericamente determinata. Inoltre, anche ove l’equivalenza fosse astrattamente ammissibile, l’onere dimostrativo — da assolvere nell’offerta ai sensi dell’Allegato II.5, Parte II.A, n. 8 — richiede un confronto puntuale tra la specifica richiesta e la soluzione offerta, all’interno della medesima categoria tecnologica, supportato da dati sperimentali, studi clinici o analisi comparative; non è sufficiente la dimostrazione della qualità complessiva del prodotto né la proposta di un diverso criterio di misurazione del requisito.

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Scheda redazionale non firmata, tratta dal massimario dello Studio. Non costituisce parere professionale né interpretazione ufficiale della pronuncia, che fa fede nel solo testo integrale.

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