Che cosa stabilisce
I contratti attivi, esclusi dall’integrale applicazione del D.Lgs. 36/2023, restano soggetti ai principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 del Codice. L’assenza di subcriteri di valutazione impone motivazione espressa dei punteggi numerici attribuiti dalla commissione.
In pratica
Le stazioni appaltanti che affidano concessioni di beni pubblici devono strutturare la lex specialis nel rispetto dei principi del Codice ex art. 13, comma 5. Ove la disciplina di gara non preveda subcriteri valutativi, la commissione è tenuta a motivare espressamente i punteggi numerici: l’omissione espone il provvedimento di aggiudicazione ad annullamento.
Massima estesa
La concessione a titolo oneroso di un bene pubblico configura un contratto attivo sottratto all’integrale applicazione del D.Lgs. 36/2023 per espressa previsione dell’art. 13, comma 2. Tuttavia, l’art. 13, comma 5, del medesimo decreto impone che l’affidamento di tali contratti — ove offrano opportunità di guadagno economico anche indiretto — avvenga nel rispetto dei principi di cui agli artt. 1 (risultato), 2 (fiducia) e 3 (accesso al mercato), con conseguente applicazione dei canoni di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e proporzionalità. Sul piano della valutazione delle offerte tecniche, il TAR ribadisce che il punteggio numerico assolve all’obbligo di motivazione solo quando i criteri siano predeterminati con sufficiente chiarezza e grado di dettaglio; in assenza di subcriteri che graduino i livelli qualitativi delle offerte, la commissione è tenuta a corredare i punteggi di motivazione espressa idonea a rendere intelligibile l’esercizio della discrezionalità tecnica. La mancata previsione di subcriteri non è di per sé illegittima, ma genera un obbligo motivazionale rafforzato che, nel caso di specie, non risultava soddisfatto dagli atti di gara.
Leggi il testo integrale del provvedimento →Portale della Giustizia amministrativa
Scheda redazionale non firmata, tratta dal massimario dello Studio. Non costituisce parere professionale né interpretazione ufficiale della pronuncia, che fa fede nel solo testo integrale.