Giurisprudenza

TAR Lazio, Roma, 17 settembre 2026, n. 14998

Giurisprudenza · 24 Settembre 2026

Esclusione · Offerta tecnica · Requisiti generali

Che cosa stabilisce

La produzione in gara di certificazioni false o scadute integra grave illecito professionale ex artt. 95 e 98 d.lgs. 36/2023 anche se i documenti attengono alla selezione e non ai requisiti di ammissione. L’operatore economico è tenuto a verificare preventivamente la validità della documentazione prodotta, secondo lo standard di diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c.

In pratica

Gli operatori economici devono verificare con scrupolo, prima della presentazione dell’offerta, la validità di ogni documento prodotto — incluse certificazioni ISO e attestati formativi — anche quando non attengono ai requisiti di ammissione ma incidono sul punteggio tecnico o sulle garanzie. La negligenza nella verifica non esime dall’esclusione per grave illecito professionale. Le stazioni appaltanti devono motivare la valutazione discrezionale sui tre parametri dell’art. 98 d.lgs. 36/2023 per resistere al sindacato giurisdizionale.

Massima estesa

Il TAR Roma consolida e applica al D.Lgs. 36/2023 il principio — già affermato dal Consiglio di Stato (Sez. V, nn. 10504/2022 e 7096/2024) — secondo cui la fornitura di informazioni false o fuorvianti non determina esclusione automatica, ma impone alla stazione appaltante una valutazione tecnico-discrezionale in concreto su tre parametri cumulativi: (i) effettiva falsità o ingannevolezza dell’informazione; (ii) idoneità causale a sviare le valutazioni della stazione appaltante; (iii) incidenza negativa sull’integrità o affidabilità dell’operatore. Il sindacato giurisdizionale su tale valutazione è limitato al controllo estrinseco di ragionevolezza. Sul piano sostanziale, la pronuncia chiarisce che le informazioni false rilevanti ai sensi dell’art. 98, comma 1, lett. b), d.lgs. 36/2023 possono essere causalmente collegate non solo a decisioni di esclusione o partecipazione, ma anche a decisioni sulla ‘selezione’ — con ciò includendo documenti incidenti sull’offerta tecnica e sulla riduzione della cauzione. Quanto alla diligenza, il TAR esclude che la negligenza dell’operatore possa valere a suo discarico: l’art. 1176, comma 2, c.c. impone uno standard di diligenza professionale qualificata che comprende la verifica preventiva della validità e dell’efficacia di tutta la documentazione prodotta in gara.

Leggi il testo integrale del provvedimento →Portale della Giustizia amministrativa

Scheda redazionale non firmata, tratta dal massimario dello Studio. Non costituisce parere professionale né interpretazione ufficiale della pronuncia, che fa fede nel solo testo integrale.

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