Che cosa stabilisce
L’estinzione del reato rilevante ai fini dell’esclusione non è automatica per il mero decorso del tempo, ma richiede una formale declaratoria del giudice dell’esecuzione penale ex art. 676 c.p.p. Fino a tale provvedimento, il concorrente è tenuto a dichiarare la condanna.
In pratica
Gli operatori economici non possono omettere la dichiarazione di condanne penali adducendo la sola prescrizione o il decorso del tempo: occorre esibire il provvedimento del giudice dell’esecuzione ex art. 676 c.p.p. Le stazioni appaltanti devono verificare l’esistenza di tale declaratoria prima di ritenere irrilevante una condanna pregressa.
Massima estesa
Ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. d), D.Lgs. 36/2023, il riferimento ai reati «dichiarati estinti» presuppone una pronuncia giurisdizionale espressa del giudice dell’esecuzione penale ex art. 676 c.p.p., non sostituibile dal mero decorso del tempo dalla commissione del fatto. Il TAR Palermo ribadisce un orientamento consolidato — già affermato in relazione al D.Lgs. 163/2006 e confermato sotto il D.Lgs. 50/2016 — secondo cui l’estinzione del reato non opera automaticamente sul piano giuridico: finché non interviene la declaratoria formale, il concorrente non è esonerato dall’obbligo di dichiarare la condanna in sede di gara. La ratio è che solo il giudice dell’esecuzione è competente a verificare la sussistenza dei presupposti dell’estinzione. Sul piano pratico, l’omessa dichiarazione di una condanna non ancora formalmente estinta integra una causa di esclusione, indipendentemente dall’anzianità del reato. Il principio trova piena continuità nel vigente art. 95 D.Lgs. 36/2023, che riproduce la medesima locuzione «dichiarato estinto».
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Scheda redazionale non firmata, tratta dal massimario dello Studio. Non costituisce parere professionale né interpretazione ufficiale della pronuncia, che fa fede nel solo testo integrale.