Che cosa stabilisce
La disapplicazione della clausola di prelazione del promotore ex art. 193 d.lgs. 36/2023, imposta dalla primazia del diritto UE (CGUE C-810/24), è atto vincolato e non antigiuridico: esclude ogni responsabilità risarcitoria e precontrattuale della PA.
In pratica
Il promotore che abbia visto disapplicata la clausola di prelazione non può ottenere risarcimento: la condotta della PA è vincolata dal diritto UE e non è antigiuridica. Le stazioni appaltanti possono disapplicare la prelazione anche via FAQ, senza autotutela formale né contraddittorio. Il principio vale per tutte le procedure ex art. 193 d.lgs. 36/2023 in corso.
Massima estesa
A seguito della sentenza CGUE 5 febbraio 2026, C-810/24, che ha dichiarato incompatibile con l’art. 3 della direttiva 2014/23/UE e con l’art. 49 TFUE il diritto di prelazione riconosciuto al promotore nella finanza di progetto, le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo — al pari dei giudici nazionali — di disapplicare la relativa clausola della lex specialis, senza necessità di un autonomo provvedimento di autotutela né di previo contraddittorio procedimentale. Il TAR Catania chiarisce che tale obbligo si estende all’art. 193, comma 12, d.lgs. 36/2023, il cui meccanismo sostanziale — adeguamento dell’offerta del promotore a quella dell’aggiudicatario dopo averne conosciuto il contenuto — è identico a quello dell’abrogato art. 183, comma 15, d.lgs. 50/2016, sicché le modifiche introdotte dal d.lgs. 209/2024 non neutralizzano il vizio anticoncorrenziale. Ne consegue che la disapplicazione non integra condotta antigiuridica: difettando il presupposto dell’illecito, nessun risarcimento è dovuto né a titolo di responsabilità per lesione di interesse legittimo (art. 30 c.p.a.) né a titolo precontrattuale. Il promotore non può vantare un affidamento tutelabile nella conservazione di un vantaggio competitivo contrario ai principi di concorrenza e parità di trattamento.
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