Che cosa stabilisce
L’omissione o non veridicità delle dichiarazioni rese in gara non integra automaticamente causa di esclusione ex art. 98 D.Lgs. 36/2023, salvo che ricada nella fattispecie dell’art. 98, co. 3, lett. b). La stazione appaltante è tenuta a valutare in concreto l’incidenza sulla affidabilità e integrità dell’operatore.
In pratica
Le stazioni appaltanti non possono disporre l’esclusione per il solo fatto di dichiarazioni false o omesse: occorre motivare l’incidenza concreta sulla affidabilità dell’operatore. Gli operatori esclusi per tale ragione dispongono di un argomento difensivo diretto, fondato sul difetto di motivazione del provvedimento espulsivo.
Massima estesa
Le dichiarazioni false o fuorvianti rese dall’operatore economico in sede di gara non costituiscono, di per sé, causa automatica di esclusione ai sensi dell’art. 98 D.Lgs. 36/2023. L’esclusione è legittima solo ove la condotta integri la specifica fattispecie del grave illecito professionale di cui all’art. 98, co. 3, lett. b) — ossia informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare in concreto le decisioni della stazione appaltante — ovvero, ai sensi dell’art. 96, co. 14, concorra a supportare un giudizio complessivo di inaffidabilità e mancanza di integrità dell’operatore. La stazione appaltante è in ogni caso tenuta a svolgere una valutazione bifasica: qualificare negativamente il comportamento pregresso e verificare, in chiave prognostica, se tale giudizio sia estensibile alla procedura in corso. L’esclusione automatica fondata sul solo fatto della dichiarazione non veritiera è pertanto illegittima.
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Scheda redazionale non firmata, tratta dal massimario dello Studio. Non costituisce parere professionale né interpretazione ufficiale della pronuncia, che fa fede nel solo testo integrale.