Che cosa stabilisce
A seguito della sentenza CGUE del 5 febbraio 2026 che ha dichiarato incompatibile il diritto di prelazione del promotore con il diritto UE, la stazione appaltante può limitarsi a disapplicare la clausola di prelazione dalla lex specialis, preservando graduatoria e aggiudicazione, senza obbligo di rinnovazione integrale della gara.
In pratica
Le stazioni appaltanti che gestiscono procedure di PPP avviate sotto il regime ante-correttivo possono disapplicare la clausola di prelazione senza rinnovare la gara, preservando gli atti già compiuti. Il promotore non aggiudicatario non può pretendere la riedizione della procedura né vantare automaticamente il rimborso spese in assenza di condotta diligente e conforme a buona fede.
Massima estesa
In una procedura di project financing ex art. 193 D.Lgs. 36/2023, a seguito della pronuncia CGUE del 5 febbraio 2026 che ha sancito l’incompatibilità del diritto di prelazione del promotore con i principi eurounitari di concorrenza e par condicio, la stazione appaltante non è tenuta a rinnovare integralmente la procedura di gara. È sufficiente la mera disapplicazione della clausola di prelazione dalla lex specialis, con conseguente salvezza della graduatoria di merito e dell’aggiudicazione in favore del primo classificato. Il Collegio, discostandosi dall’obiter dictum della Sez. II dello stesso TAR (n. 2645/2026) che propendeva per la rinnovazione integrale, valorizza l’autonomia strutturale e funzionale delle fasi del project financing: la prelazione opera esclusivamente nella fase finale, successiva alla valutazione delle offerte, ed è funzionalmente distinta dai criteri di partecipazione e di valutazione. La sua espunzione non altera il confronto competitivo già espletato né la par condicio nella fase di presentazione delle offerte. Disporre la rinnovazione, al contrario, riconoscerebbe al promotore una seconda possibilità competitiva — con piena conoscenza delle offerte altrui — sostanzialmente analoga a quella che il diritto UE ha inteso eliminare.
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Scheda redazionale non firmata, tratta dal massimario dello Studio. Non costituisce parere professionale né interpretazione ufficiale della pronuncia, che fa fede nel solo testo integrale.