Giurisprudenza

TAR Lazio, Roma, Sez. I, 17 settembre 2026, n. 14991

Giurisprudenza · 18 Settembre 2026

Aggiudicazione · Pubblicazione e trasparenza · Requisiti generali

Che cosa stabilisce

Le comunicazioni relative alla fase di verifica del possesso dei requisiti rientrano nel genus delle comunicazioni ‘relative all’aggiudicazione’ ex art. 17, co. 5, D.Lgs. 36/2023, in quanto strumentalmente connesse alla determinazione aggiudicatoria. La stazione appaltante che abbia previsto in lex specialis la PEC come modalità esclusiva per tali comunicazioni non può derogare unilateralmente a tale autovincolo.

In pratica

Le stazioni appaltanti devono trasmettere via PEC al domicilio digitale le richieste di comprova requisiti quando il disciplinare lo preveda per le comunicazioni relative all’aggiudicazione. I concorrenti esclusi per mancata risposta a richieste trasmesse solo tramite piattaforma possono impugnare il provvedimento invocando la violazione dell’autovincolo. Redigere i disciplinari con precisione sulle modalità di comunicazione è essenziale per evitare vizi procedurali.

Massima estesa

La fase di verifica del possesso dei requisiti, pur costituendo un segmento procedimentale autonomo, si colloca strutturalmente tra la proposta di aggiudicazione e la determinazione aggiudicatoria definitiva, in rapporto di strumentalità necessaria rispetto a quest’ultima ai sensi dell’art. 17, co. 5, D.Lgs. 36/2023. Ne consegue che le comunicazioni afferenti a tale fase — ivi incluse le richieste di documentazione a comprova — sono sussumibili nel genus delle comunicazioni ‘relative all’aggiudicazione’ e soggette alle medesime modalità di trasmissione previste dalla lex specialis per queste ultime. Nel caso di specie, il disciplinare di gara aveva espressamente riservato alla PEC (indirizzata al domicilio digitale ex artt. 6-bis e 6-ter D.Lgs. 82/2005) le comunicazioni relative ad aggiudicazione ed esclusione: tale previsione costituisce autovincolo per la stazione appaltante, che non può pretendere di sostituirla con l’Area Comunicazioni della piattaforma, né invocare il principio di autoresponsabilità del concorrente per giustificare la mancata apprensione della comunicazione trasmessa con modalità difforme da quella disciplinarmente stabilita.

Leggi il testo integrale del provvedimento →Portale della Giustizia amministrativa

Scheda redazionale non firmata, tratta dal massimario dello Studio. Non costituisce parere professionale né interpretazione ufficiale della pronuncia, che fa fede nel solo testo integrale.

Altre pronunce in materia di Aggiudicazione · Pubblicazione e trasparenza · Requisiti generali

Iscriviti alla rassegna

Ogni giorno le ultime decisioni del Giudice amministrativo in materia di appalti e contratti pubblici.

Ogni messaggio riporta in calce il collegamento per cancellarsi. Lo Studio non cede gli indirizzi ad alcuno e non li impiega per altri fini.

Aureli

Studio Legale

La rassegna

Le pronunce del Giudice amministrativo in materia di appalti pubblici, ogni giorno per posta elettronica.

Iscriviti →

Viale Liegi, 5 · 00198 Roma
Tel. 06 99702317
info@aureli-legal.it

Avv. Lorenzo Aureli – Ordine degli Avvocati di Roma n. A39020 – titolo di avvocato conseguito in Italia – Partita IVA IT16749921009. Attività esercitata ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e del Codice deontologico forense.

Privacy policyCookie policyNote legali