Che cosa stabilisce
Le comunicazioni relative alla fase di verifica del possesso dei requisiti rientrano nel genus delle comunicazioni ‘relative all’aggiudicazione’ ex art. 17, co. 5, D.Lgs. 36/2023, in quanto strumentalmente connesse alla determinazione aggiudicatoria. La stazione appaltante che abbia previsto in lex specialis la PEC come modalità esclusiva per tali comunicazioni non può derogare unilateralmente a tale autovincolo.
In pratica
Le stazioni appaltanti devono trasmettere via PEC al domicilio digitale le richieste di comprova requisiti quando il disciplinare lo preveda per le comunicazioni relative all’aggiudicazione. I concorrenti esclusi per mancata risposta a richieste trasmesse solo tramite piattaforma possono impugnare il provvedimento invocando la violazione dell’autovincolo. Redigere i disciplinari con precisione sulle modalità di comunicazione è essenziale per evitare vizi procedurali.
Massima estesa
La fase di verifica del possesso dei requisiti, pur costituendo un segmento procedimentale autonomo, si colloca strutturalmente tra la proposta di aggiudicazione e la determinazione aggiudicatoria definitiva, in rapporto di strumentalità necessaria rispetto a quest’ultima ai sensi dell’art. 17, co. 5, D.Lgs. 36/2023. Ne consegue che le comunicazioni afferenti a tale fase — ivi incluse le richieste di documentazione a comprova — sono sussumibili nel genus delle comunicazioni ‘relative all’aggiudicazione’ e soggette alle medesime modalità di trasmissione previste dalla lex specialis per queste ultime. Nel caso di specie, il disciplinare di gara aveva espressamente riservato alla PEC (indirizzata al domicilio digitale ex artt. 6-bis e 6-ter D.Lgs. 82/2005) le comunicazioni relative ad aggiudicazione ed esclusione: tale previsione costituisce autovincolo per la stazione appaltante, che non può pretendere di sostituirla con l’Area Comunicazioni della piattaforma, né invocare il principio di autoresponsabilità del concorrente per giustificare la mancata apprensione della comunicazione trasmessa con modalità difforme da quella disciplinarmente stabilita.
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