Che cosa stabilisce
La valutazione di equivalenza tra CCNL applicato dall’aggiudicatario e quello indicato dalla stazione appaltante è esercizio di discrezionalità tecnica del RUP, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza. Un’interpretazione rigida del principio di equivalenza delle tutele escluderebbe strutturalmente le cooperative sociali dal mercato degli appalti pubblici, in contrasto con il principio del risultato.
In pratica
Le stazioni appaltanti possono legittimamente ritenere equivalente il CCNL ‘cooperative sociali’ al CCNL di settore indicato in lex specialis, purché il RUP conduca una comparazione analitica documentata. Le cooperative sociali che partecipano a gare in settori contigui (es. raccolta rifiuti) non sono automaticamente escluse per il solo fatto di applicare il proprio CCNL obbligatorio. I ricorrenti che contestano la valutazione di equivalenza devono dimostrare manifesta irragionevolezza, non mera difformità.
Massima estesa
Quando l’operatore economico aggiudicatario applica un CCNL di settore diverso da quello indicato dalla stazione appaltante — nella specie, il CCNL ‘cooperative sociali’ in luogo del CCNL ‘igiene e ambiente’ — non opera la presunzione di equivalenza di cui all’art. 3 dell’Allegato I.01 al D.Lgs. 36/2023, e il RUP è tenuto a svolgere la verifica di equivalenza ai sensi dell’art. 4 del medesimo allegato. Tale verifica non richiede identità assoluta tra i contratti collettivi, ma una valutazione complessiva che tenga conto del valore economico globale annuo delle retribuzioni e degli istituti normativi rilevanti per il trattamento giuridico dei lavoratori. La conclusione del RUP circa la sostanziale equivalenza, anche in presenza di scostamenti marginali a favore del CCNL di riferimento, non è illegittima se non affetta da manifesta irragionevolezza o da errori nel procedimento tecnico. Un’interpretazione rigida del principio di equivalenza introdurrebbe un criterio di valutazione preponderante rispetto ai criteri tecnici ed economici dell’offerta, con l’effetto di escludere strutturalmente le cooperative sociali da interi settori del mercato degli appalti pubblici, in contrasto con il principio del risultato di cui all’art. 1 D.Lgs. 36/2023.
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