Giurisprudenza

TAR Campania, Napoli, Sez. I, 3 novembre 2026, n. 6271

Giurisprudenza · 4 Novembre 2026

Esclusione · Offerta tecnica · Soccorso istruttorio

Che cosa stabilisce

Le dichiarazioni ex art. 102, c. 2, D.Lgs. 36/2023 sulle concrete misure di attuazione della clausola sociale costituiscono elemento integrante dell’offerta e non sono sanabili mediante soccorso istruttorio.

In pratica

Le stazioni appaltanti devono prevedere espressamente nella lex specialis l’obbligo di allegare le misure attuative ex art. 102, c. 2, a pena di esclusione non sanabile. Gli operatori economici devono curare la predisposizione di tale documento già in fase di offerta: la sua omissione determina esclusione definitiva, senza possibilità di regolarizzazione postuma.

Massima estesa

L’art. 102, c. 2, D.Lgs. 36/2023 impone all’operatore economico non solo di assumere l’impegno di garantire stabilità occupazionale, applicazione dei CCNL e parità generazionale e di genere (c. 1), ma anche di indicare contestualmente le concrete misure attraverso cui intende attuare tali impegni. Tale indicazione è qualificata dalla norma stessa — e dall’art. 57 del Codice — come elemento necessario ed essenziale dell’offerta, con la conseguenza che la sua omissione non è rimediabile tramite soccorso istruttorio, istituto utilizzabile solo per precisazioni formali e non per integrazioni sostanziali del contenuto dell’offerta. Il TAR evidenzia un mutamento di paradigma rispetto al D.Lgs. 50/2016, nel cui corpus non era presente una disposizione analoga che qualificasse tale documentazione come elemento costitutivo dell’offerta: sotto la previgente disciplina ANAC e parte della giurisprudenza ammettevano il soccorso istruttorio, possibilità oggi preclusa dal dato normativo espresso. Il principio è confermato in applicazione di Cons. Stato, Sez. V, n. 2877/2026.

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Scheda redazionale non firmata, tratta dal massimario dello Studio. Non costituisce parere professionale né interpretazione ufficiale della pronuncia, che fa fede nel solo testo integrale.

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