Giurisprudenza

TAR Campania, Napoli, Sez. I, 21 ottobre 2026, n. 5855

Giurisprudenza · 22 Ottobre 2026

Esclusione · Offerta tecnica

Che cosa stabilisce

L’esclusione per difformità dalle specifiche tecniche è illegittima se la commissione non ha previamente valutato e motivato l’assenza di equivalenza funzionale del prodotto offerto. Il giudizio di equivalenza deve essere sostanziale, non formalistico, e costituisce un obbligo ineludibile anche in forza dell’autovincolo posto dalla lex specialis.

In pratica

Le commissioni di gara devono inserire nella motivazione del provvedimento di esclusione un’espressa valutazione sull’equivalenza funzionale del prodotto non conforme alle specifiche tecniche. L’omissione di tale passaggio espone il provvedimento ad annullamento. Per i concorrenti esclusi, la mancanza di motivazione sull’equivalenza costituisce autonomo motivo di ricorso, spendibile anche quando il disciplinare non richiami espressamente il principio.

Massima estesa

La commissione di gara non può disporre l’esclusione di un concorrente per mancata conformità alle specifiche tecniche senza aver prima compiuto — e adeguatamente motivato — il giudizio di equivalenza funzionale del prodotto offerto. Il principio di equivalenza, espressione dei principi costituzionali di imparzialità, buon andamento e libertà di iniziativa economica nonché del principio eurounitario di concorrenza, impone alla stazione appaltante di valutare se il prodotto difforme soddisfi nella sostanza le prestazioni richieste, a prescindere dalla corrispondenza formale alle specifiche indicate nel capitolato. Nella fattispecie, il disciplinare di gara aveva espressamente previsto (art. 16) che la valutazione delle offerte sarebbe avvenuta nel rispetto del principio di equivalenza: tale autovincolo rendeva ancor più cogente l’obbligo motivazionale. La commissione, avendo omesso qualsiasi considerazione sull’equivalenza funzionale, ha viziato il provvedimento di esclusione. Il TAR richiama l’orientamento consolidato del Consiglio di Stato (Sez. III, n. 2066/2025; n. 8840/2025; Sez. V, n. 4508/2026) secondo cui le specifiche di gara vincolano quoad effectum, non nel quomodo, e il giudizio di equivalenza deve fondarsi su criteri di conformità sostanziale e funzionale.

Leggi il testo integrale del provvedimento →Portale della Giustizia amministrativa

Scheda redazionale non firmata, tratta dal massimario dello Studio. Non costituisce parere professionale né interpretazione ufficiale della pronuncia, che fa fede nel solo testo integrale.

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