Giurisprudenza

TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, 22 ottobre 2026, n. 2025

Giurisprudenza · 23 Ottobre 2026

Costi della manodopera · Esclusione

Che cosa stabilisce

La presunzione di equivalenza dei CCNL ex art. 3, co. 2, All. I.1, D.Lgs. 36/2023 opera esclusivamente per i contratti collettivi del settore edilizia classificati con codici CNEL F012, F015, F018. Il CCNL Metalmeccanica (C011) non rientra in tale elenco tassativo e non beneficia della presunzione.

In pratica

Le imprese edili che applicano il CCNL F012 non possono invocare la presunzione di equivalenza quando la SA ha indicato il CCNL Metalmeccanica (C011): la presunzione opera solo tra i codici F012/F015/F018. Le stazioni appaltanti devono indicare con precisione il codice CCNL applicabile, poiché la scelta condiziona l’ammissibilità dei concorrenti. Rimane aperto il contrasto con la giurisprudenza che riconosce maggiori tutele al CCNL Edilizia.

Massima estesa

La presunzione legale di equivalenza tra CCNL, introdotta dall’art. 3, co. 2, dell’Allegato I.1 al D.Lgs. 36/2023, ha portata tassativa e non estensibile: essa si applica esclusivamente agli appalti del settore edilizia e ai soli contratti collettivi classificati con codice CNEL/INPS F012, F015 o F018. Qualora la stazione appaltante abbia individuato il CCNL Metalmeccanica (C011) come contratto applicabile al personale impiegato nell’appalto, un concorrente che applichi il CCNL Edilizia Aziende Industriali (F012) non può invocare la presunzione di equivalenza per resistere all’esclusione, poiché il CCNL indicato dalla SA non rientra nell’elenco normativo. Il TAR Catanzaro, pur consapevole che la giurisprudenza (TAR Lazio n. 5361/2026 e Cons. Stato, Sez. V, n. 6822/2026) ha riconosciuto che il CCNL Edilizia garantisce tutele superiori al CCNL Metalmeccanica, ritiene tale circostanza irrilevante ai fini dell’operatività della presunzione legale, che rimane ancorata ai codici tassativamente elencati dalla norma. La pronuncia solleva tuttavia un dubbio interpretativo di rilievo: l’esclusione di un operatore che applica un CCNL più favorevole ai lavoratori appare paradossale rispetto alla ratio protettiva della disciplina.

Scheda redazionale non firmata, tratta dal massimario dello Studio. Non costituisce parere professionale né interpretazione ufficiale della pronuncia, che fa fede nel solo testo integrale.

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