Giurisprudenza

Cons. Stato, Sez. V, 4 novembre 2026, n. 8032

Giurisprudenza · 5 Novembre 2026

Esclusione · Requisiti generali

Che cosa stabilisce

L’ignoranza della causa di esclusione di una consorziata non esonera il consorzio stabile dall’esclusione se tale ignoranza è colposa. Il meccanismo rimediale ex art. 97 D.Lgs. 36/2023 presuppone ignoranza incolpevole.

In pratica

I consorzi stabili devono implementare procedure di due diligence sistematica sullo stato soggettivo delle consorziate designate esecutrici prima della presentazione dell’offerta. L’omessa verifica configura colpa e preclude il ricorso al rimedio sostitutivo ex art. 97 D.Lgs. 36/2023. La stazione appaltante può legittimamente escludere senza ammettere la sostituzione in caso di ignoranza colposa.

Massima estesa

Il consorzio stabile è tenuto a conoscere le cause di esclusione che riguardano i propri componenti: l’operatore economico non può invocare l’ignoranza di una causa escludente verificatasi prima della presentazione dell’offerta per sottrarsi all’esclusione, salvo che tale ignoranza sia incolpevole. Il meccanismo rimediale previsto dall’art. 63, par. 1, della direttiva 2014/24/UE — recepito nell’art. 97 del D.Lgs. 36/2023 — consente la sostituzione del soggetto colpito dalla causa escludente, ma solo a condizione che l’ignoranza del motivo di esclusione non sia addebitabile a difetto di diligenza. La pronuncia, richiamando Cons. Stato, Sez. V, n. 9596/2024, precisa che anche ove si assimili la posizione della consorziata esecutrice a quella dell’impresa ausiliaria — come suggerito dall’Adunanza plenaria, pur con le dovute differenze — il rimedio sostitutivo non opera automaticamente: occorre che il consorzio dimostri di non aver potuto conoscere la causa escludente con l’ordinaria diligenza.

Scheda redazionale non firmata, tratta dal massimario dello Studio. Non costituisce parere professionale né interpretazione ufficiale della pronuncia, che fa fede nel solo testo integrale.

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