Giurisprudenza

Cons. Stato, Sez. V, 29 ottobre 2026, n. 7858

Giurisprudenza · 3 Novembre 2026

Esclusione · Requisiti generali

Che cosa stabilisce

Per i reati tributari ex art. 98, comma 3, lett. h), n. 3), D.Lgs. 36/2023, la richiesta di rinvio a giudizio non costituisce mezzo di prova idoneo a dimostrare il grave illecito professionale, essendo tassativamente richiesti sentenza di condanna definitiva, decreto penale irrevocabile, condanna non definitiva o provvedimenti cautelari reali o personali.

In pratica

Le stazioni appaltanti non possono escludere un concorrente per grave illecito professionale fondandosi sulla sola richiesta di rinvio a giudizio per reati tributari: occorre uno dei mezzi di prova tassativi ex art. 98, comma 6. I concorrenti che abbiano dichiarato il procedimento penale pendente non sono esclusi automaticamente per omissione dichiarativa. Distinzione netta tra regime probatorio per reati ex lett. g) e reati tributari ex lett. h), n. 3).

Massima estesa

Il D.Lgs. 36/2023 ha introdotto una tipizzazione tassativa delle fattispecie rilevanti e dei relativi mezzi di prova in materia di illecito professionale grave, superando l’impostazione previgente che consentiva di valorizzare condotte genericamente idonee a incidere sull’affidabilità dell’operatore. In tale sistema, il regime probatorio varia in funzione della tipologia di reato contestato: per i delitti di cui all’art. 98, comma 3, lett. g), il comma 6 consente di valorizzare gli atti ex art. 407-bis, comma 1, c.p.p., ivi compresa la richiesta di rinvio a giudizio; per i reati tributari di cui all’art. 98, comma 3, lett. h), n. 3), invece, il Codice individua tassativamente i soli mezzi di prova costituiti dalla sentenza di condanna definitiva, dal decreto penale irrevocabile, dalla condanna non definitiva e dai provvedimenti cautelari reali o personali. Ne consegue che la richiesta di rinvio a giudizio per reato tributario (nella specie, art. 3 D.Lgs. 74/2000) non può essere valorizzata dalla stazione appaltante ai fini dell’esclusione per grave illecito professionale. Ulteriore profilo: l’omessa dichiarazione di una circostanza potenzialmente rilevante non assume autonoma valenza escludente, potendo rilevare solo nell’ambito del complessivo giudizio di affidabilità unitamente al fatto non dichiarato.

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Scheda redazionale non firmata, tratta dal massimario dello Studio. Non costituisce parere professionale né interpretazione ufficiale della pronuncia, che fa fede nel solo testo integrale.

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