Che cosa stabilisce
La mancata consultazione del servizio di ricerca attestazioni SOA sul portale ANAC non integra di per sé colpa grave dell’operatore economico, trattandosi di strumento raccomandato ma privo di valenza obbligatoria. Il giudizio di imputabilità della falsa dichiarazione richiede valutazione complessiva della condotta, non fondabile su un unico elemento.
In pratica
Gli operatori economici che rendono dichiarazioni di unicità dell’incarico di direttore tecnico in sede SOA non sono obbligati a consultare il portale ANAC prima della sottoscrizione. In caso di procedimento sanzionatorio, la mancata consultazione non è sufficiente a integrare colpa grave: occorre contestare all’ANAC la valutazione atomistica della condotta e richiedere una motivazione che consideri l’intera sequenza procedimentale seguita.
Massima estesa
In tema di procedimento sanzionatorio ANAC per falsa dichiarazione resa in sede di qualificazione SOA — nella specie, dichiarazione di unicità dell’incarico di direttore tecnico — il giudizio di imputabilità in termini di dolo o colpa grave non può essere fondato esclusivamente sulla mancata utilizzazione della funzionalità di ricerca per codice fiscale messa a disposizione dall’ANAC sul proprio portale istituzionale. Tale strumento, come chiarito dal comunicato del Presidente ANAC del 5 maggio 2021, ha natura meramente raccomandatoria e di supporto, privo di qualsiasi valenza obbligatoria o cogente per l’operatore economico. Ne consegue che l’ANAC, nell’esercizio del potere sanzionatorio discrezionale di natura afflittiva, è tenuta a valutare l’intera condotta dell’operatore — ivi inclusi i passaggi procedimentali effettivamente compiuti, il disallineamento temporale tra data della lettera di dimissioni del direttore tecnico e data di ricezione da parte della precedente impresa, nonché l’assenza di sollecitazione da parte della SOA all’uso dello strumento — non potendo ridurre il giudizio di colpa grave alla sola omissione di una verifica facoltativa. Il principio di proporzionalità e ragionevolezza, immanente al potere sanzionatorio, impone una motivazione che consideri tutti gli elementi rilevanti della fattispecie concreta.
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