Che cosa stabilisce
Nelle concessioni, la verifica di adeguatezza e sostenibilità del PEF (art. 185 D.Lgs. 36/2023) e il giudizio di anomalia (art. 110) sono procedimenti distinti: il primo attiene all’equilibrio economico-finanziario e all’allocazione del rischio operativo, il secondo alla congruità e attendibilità delle componenti economiche dell’offerta.
In pratica
Le stazioni appaltanti che gestiscono procedure di affidamento di concessioni devono condurre separatamente la verifica del PEF ex art. 185 e il sub-procedimento di anomalia ex art. 110, con istruttorie distinte e motivazioni autonome. I concessionari non possono giustificare squilibri del PEF invocando la propria solidità finanziaria complessiva o i proventi di altre concessioni: l’offerta deve essere autosufficiente. In sede difensiva, il vizio di istruttoria nel giudizio di anomalia rimane censurabile anche nelle concessioni.
Massima estesa
Il Consiglio di Stato, Sez. V, consolida e precisa il quadro applicativo della verifica di anomalia nelle concessioni di lavori e servizi sotto il D.Lgs. 36/2023. La pronuncia afferma con nettezza la distinzione strutturale tra due sub-procedimenti: la verifica di adeguatezza e sostenibilità del PEF ex art. 185, volta ad accertare l’equilibrio economico-finanziario dell’operazione e la corretta allocazione del rischio operativo in capo al concessionario, e il giudizio di anomalia ex art. 110, che investe invece la congruità dell’offerta e l’attendibilità delle sue componenti economiche. Il D.Lgs. 36/2023 ha definitivamente risolto i dubbi sorti sotto il previgente codice del 2016 sull’applicabilità della verifica di anomalia alle concessioni, confermandola in forza dell’art. 13, comma 1. La peculiarità del giudizio di anomalia nelle concessioni risiede nell’ampia componente prognostica — connessa all’andamento futuro della gestione e del mercato — che ne amplia i margini di discrezionalità tecnica. Tuttavia, il trasferimento del rischio operativo al concessionario non legittima la sottostima preventiva dei costi: il PEF deve dimostrare la copertura economica di tutte le prestazioni offerte per l’intera durata della concessione, e l’offerta deve risultare in equilibrio autonomo, senza fare affidamento su proventi di altre concessioni analoghe.
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Scheda redazionale non firmata, tratta dal massimario dello Studio. Non costituisce parere professionale né interpretazione ufficiale della pronuncia, che fa fede nel solo testo integrale.