Giurisprudenza

Cons. Stato, Sez. V, 2 ottobre 2026, n. 7292

Giurisprudenza · 3 Ottobre 2026

Esclusione · Requisiti generali

Che cosa stabilisce

Il fatto costitutivo di una causa di esclusione per grave illecito professionale commesso oltre tre anni prima dell’indizione della gara è irrilevante ai fini escludenti, per diretta applicazione dell’art. 57, par. 7, dir. 2014/24/UE. L’omissione dichiarativa relativa a tale fatto non integra autonoma causa di esclusione ai sensi degli artt. 96, c. 14, e 98, c. 5, D.Lgs. 36/2023.

In pratica

Le stazioni appaltanti non possono escludere un operatore per illeciti professionali accertati oltre tre anni prima del bando, né sanzionare la mancata dichiarazione di tali fatti come causa autonoma di esclusione. Le lex specialis che impongano tali dichiarazioni non possono produrre effetti escludenti in deroga al principio di tassatività. L’accertamento di collegamento tra offerte in una gara non si estende automaticamente ad altre procedure.

Massima estesa

Il Consiglio di Stato consolida tre distinti principi in materia di cause di esclusione per gravi illeciti professionali. Primo: il fatto costitutivo di una causa di esclusione commesso oltre tre anni prima dell’indizione della procedura è irrilevante, in applicazione diretta dell’art. 57, par. 7, dir. 2014/24/UE, che fissa in tre anni dalla data del fatto il periodo massimo di esclusione per i motivi di cui al par. 4 (illeciti professionali gravi). Secondo: l’omissione dichiarativa relativa a un fatto potenzialmente integrante grave illecito professionale non costituisce autonoma causa di esclusione, potendo rilevare solo come elemento a supporto della valutazione di gravità di un altro illecito tipizzato (artt. 96, c. 14, e 98, c. 5, D.Lgs. 36/2023); il principio di tassatività delle cause di esclusione (art. 10 D.Lgs. 36/2023) impedisce alla lex specialis di aggirare tale limite. Terzo: l’accertamento, in altra procedura, della causa di esclusione per imputabilità delle offerte a un unico centro decisionale (art. 95, c. 1, lett. d)) non produce effetti in gare diverse, stante il carattere gara-specifico sancito dall’art. 96, c. 10, lett. b). La pronuncia si segnala per l’applicazione coordinata del nuovo Codice con la direttiva UE e con l’Ad. Plen. n. 16/2020.

Leggi il testo integrale del provvedimento →Portale della Giustizia amministrativa

Scheda redazionale non firmata, tratta dal massimario dello Studio. Non costituisce parere professionale né interpretazione ufficiale della pronuncia, che fa fede nel solo testo integrale.

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