Che cosa stabilisce
Il rinvio a giudizio costituisce mezzo di prova del grave illecito professionale ex art. 98, comma 6, lett. g), D.Lgs. 36/2023, ma non determina esclusione automatica: la stazione appaltante deve valutare discrezionalmente la compromissione del rapporto fiduciario, attivando il contraddittorio sul self cleaning.
In pratica
Le stazioni appaltanti non possono escludere automaticamente l’operatore rinviato a giudizio: devono motivare sulla compromissione del rapporto fiduciario e attivare il contraddittorio sul self cleaning. Gli operatori economici possono contestare l’esclusione solo per vizi di istruttoria, motivazione o manifesta illogicità, non per il merito della valutazione discrezionale.
Massima estesa
Gli artt. 95, 96 e 98 del D.Lgs. 36/2023 formano un sistema unitario e non possono essere letti isolatamente. Il grave illecito professionale è causa di esclusione non automatica: il rinvio a giudizio (art. 407-bis c.p.p.) rientra tra i mezzi di prova tipizzati dall’art. 98, comma 6, lett. g), ma non produce effetti escludenti ipso iure. La stazione appaltante è chiamata a svolgere una valutazione discrezionale finalizzata esclusivamente a verificare se gli elementi acquisiti compromettano il rapporto fiduciario necessario per l’affidamento e la corretta esecuzione del contratto, senza che tale giudizio si sovrapponga all’accertamento della responsabilità penale né debba motivare sulle circostanze di fatto del presunto reato. Il sindacato del giudice amministrativo è limitato alla verifica di adeguatezza istruttoria, coerenza motivazionale e assenza di manifesta illogicità. Prima di disporre l’esclusione, la stazione appaltante è tenuta ad attivare il contraddittorio ex art. 96, comma 6, comunicando le ragioni dell’eventuale inadeguatezza delle misure di self cleaning adottate dal concorrente.
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Scheda redazionale non firmata, tratta dal massimario dello Studio. Non costituisce parere professionale né interpretazione ufficiale della pronuncia, che fa fede nel solo testo integrale.