Che cosa stabilisce
Il CCNL indicato nell’offerta è elemento essenziale della stessa e non requisito di partecipazione: il mancato superamento del giudizio di equivalenza ex art. 11 D.Lgs. 36/2023 determina l’esclusione dell’intero RTI, senza possibilità di attivare il meccanismo sostitutivo ex art. 97.
In pratica
Le stazioni appaltanti devono escludere l’intero RTI senza attivare l’art. 97 quando il CCNL di una mandante non supera la verifica di equivalenza. Gli operatori economici devono verificare la compatibilità del CCNL di ogni componente prima della presentazione dell’offerta, poiché il vizio non è sanabile ex post con compensazioni retributive o sostituzioni della mandante.
Massima estesa
L’individuazione del contratto collettivo nazionale applicabile costituisce elemento essenziale dell’offerta — in quanto incide direttamente sulla struttura dei costi e sul ribasso formulato — e non requisito di ordine soggettivo o professionale ai sensi degli artt. 94, 95 e 100 D.Lgs. 36/2023. Ne consegue che, qualora il CCNL indicato da una mandante del RTI non superi il giudizio di equivalenza obbligatorio ex art. 11 D.Lgs. 36/2023, l’esclusione colpisce l’intero raggruppamento: il meccanismo sostitutivo o escludente di cui all’art. 97 D.Lgs. 36/2023 è inapplicabile, poiché tale norma presuppone una carenza di requisiti soggettivi o professionali, non un vizio dell’offerta. La sostituzione della mandante inadempiente si tradurrebbe in una modifica sostanziale dell’offerta, vietata dal principio di immodificabilità. Ai fini del giudizio di equivalenza: (i) restano esclusi gli elementi retributivi variabili (es. indennità di cantiere); (ii) il mero impegno a corrispondere superminimi — rimandando ad accordi futuri — non integra equivalenza; (iii) l’identità delle organizzazioni sindacali firmatarie dei due CCNL è irrilevante, rilevando esclusivamente il contenuto delle tutele. La verifica di equivalenza è doverosa e deve precedere l’aggiudicazione; ricevuti i chiarimenti, non è necessario un ulteriore preavviso prima dell’esclusione.
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