Che cosa stabilisce
Ogni procedura selettiva è autonoma e distinta: nessun diritto alla conservazione del punteggio ottenuto in una gara precedente può essere vantato dall’operatore, anche a fronte di identità di criterio, proposta e stazione appaltante.
In pratica
L’operatore economico non può costruire la prova di resistenza né il vizio di eccesso di potere sulla base di punteggi ottenuti in gare precedenti, nemmeno se identiche per criterio e proposta. Ogni impugnazione della valutazione tecnica deve fondarsi su elementi intrinseci alla procedura contestata. La difesa della stazione appaltante può opporre l’autonomia procedimentale come argomento dirimente.
Massima estesa
La discrezionalità tecnica della commissione aggiudicatrice si esercita in modo autonomo nell’ambito di ciascuna procedura selettiva, senza essere vincolata da valutazioni rese in gare precedenti, ancorché indette dalla medesima stazione appaltante, con gli stessi criteri e con la medesima soluzione migliorativa presentata dal concorrente. Nel caso di specie, la ricorrente lamentava una disparità di trattamento tra il coefficiente 0,66 attribuito al criterio B.1.1 in una gara precedente e lo 0,27 assegnato nella procedura impugnata, sostenendo un effetto di ‘trascinamento’ del punteggio già conseguito. Il TAR rigetta la tesi: ogni procedimento amministrativo ha un proprio oggetto, una propria legge di gara e una diversa commissione, sicché la p.a. non può essere vincolata a precedenti giudizi valutativi. La ratio è la piena autonomia di ciascuna gara come procedimento distinto, con conseguente impossibilità di fondare la prova di resistenza sul punteggio ottenuto in altra procedura.
Scheda redazionale non firmata, tratta dal massimario dello Studio. Non costituisce parere professionale né interpretazione ufficiale della pronuncia, che fa fede nel solo testo integrale.