Che cosa stabilisce
Le violazioni prevenzionistiche accertate con provvedimenti penali irrevocabili devono essere valutate nel loro complesso — per gravità, reiterazione e connessione con l’oggetto dell’appalto — quali indici tipici di grave illecito professionale legittimanti l’esclusione.
In pratica
Le stazioni appaltanti devono motivare l’esclusione per illecito professionale in materia di sicurezza con valutazione complessiva e contestualizzata, non per singola infrazione. Il Patto di Integrità con clausole di sicurezza costituisce autonomo fondamento espulsivo. Gli operatori economici devono considerare che la reiterazione di violazioni prevenzionistiche — anche se singolarmente non decisive — può integrare grave illecito professionale se valutata unitariamente.
Massima estesa
Le violazioni della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008), accertate con provvedimenti penali irrevocabili, non possono essere valutate atomisticamente ma devono essere considerate nel loro complesso, tenendo conto della gravità intrinseca delle singole condotte, della loro reiterazione in un arco temporale ristretto, del contesto in cui sono state commesse e della connessione diretta con l’oggetto dell’appalto. Nel caso di specie — lavori di costruzione di un edificio scolastico — la stazione appaltante ha legittimamente disposto l’esclusione dell’impresa mandataria che si era resa responsabile di plurime violazioni prevenzionistiche nel medesimo cantiere (mancata adozione di misure di prevenzione in presenza di cabina elettrica attiva, utilizzo di sega circolare priva di protezioni, opere provvisionali non conformi, assenza di acqua corrente nei servizi igienici), ritenendo che tale quadro plurimo e convergente configurasse un grave illecito professionale incompatibile con il rapporto fiduciario necessario per l’affidamento. Ulteriore elemento valorizzato è la violazione del Patto di Integrità, la cui sottoscrizione integra una clausola prestazionale e negoziale il cui inadempimento incrina irrimediabilmente l’elemento fiduciario. L’articolo segnala espressamente la continuità del principio con gli artt. 95 e 98 del D.Lgs. 36/2023, escludendo la penalizzazione per vecchio codice.
Scheda redazionale non firmata, tratta dal massimario dello Studio. Non costituisce parere professionale né interpretazione ufficiale della pronuncia, che fa fede nel solo testo integrale.