Che cosa stabilisce
L’oscuramento dell’offerta tecnica richiede una decisione espressa e motivata della stazione appaltante, che verifichi in concreto la sussistenza di segreti tecnici o commerciali specificamente individuati. L’oscuramento generalizzato di intere parti dell’offerta è illegittimo per difetto di motivazione e per insussistenza del presupposto sostanziale.
In pratica
Le stazioni appaltanti devono adottare una decisione espressa e motivata su ogni istanza di oscuramento, verificando puntualmente quali informazioni costituiscano effettivi segreti tecnici o commerciali. Gli operatori aggiudicatari non possono invocare genericamente il saper fare aziendale per oscurare intere sezioni dell’offerta. I concorrenti non aggiudicatari possono impugnare direttamente la decisione di oscuramento priva di motivazione, senza necessità di dimostrare la stretta indispensabilità difensiva.
Massima estesa
Nel sistema del D.Lgs. 36/2023, la regola generale è l’integrale accessibilità dell’offerta dell’aggiudicatario secondo le modalità dell’art. 36, con onere a carico dell’operatore di dimostrare che singole e specifiche parti meritino oscuramento per la presenza di segreti tecnici o commerciali. La stazione appaltante è tenuta ad adottare una decisione espressa e motivata sull’istanza di oscuramento — come chiarito dall’Ad. plen. n. 8/2026 — che verifichi la sussistenza, consistenza e attualità delle ragioni di segretezza, bilanciando i valori costituzionali ed europei in gioco. La mera trasmissione all’istante della nota di richiesta di oscuramento dell’aggiudicataria non integra provvedimento implicito, ma costituisce comportamento inerte non impugnabile. Sul piano sostanziale, i segreti tecnici o commerciali devono riguardare informazioni specifiche e puntualmente individuate: l’oscuramento della quasi totalità dell’offerta — comprensivo di dati destinati a essere resi pubblici (es. orari dei centri di raccolta, percentuali di raccolta differenziata) e di mere illustrazioni organizzative prive di know-how specifico — è illegittimo. La valutazione dell’accesso difensivo ex art. 35, comma 5 (stretta indispensabilità) è logicamente successiva e presuppone una legittima decisione di oscuramento.
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