Che cosa stabilisce
Il principio once only (art. 99, co. 3, D.Lgs. 36/2023) opera esclusivamente nella fase di verifica dei requisiti di partecipazione e non si estende alla valutazione delle offerte tecniche. La documentazione a comprova degli interventi dichiarati in sede di offerta tecnica deve essere allegata dal concorrente indipendentemente da quanto già in possesso della stazione appaltante.
In pratica
I concorrenti devono allegare in sede di offerta tecnica tutta la documentazione a comprova degli interventi dichiarati, anche se già eseguiti nei confronti della medesima stazione appaltante. Il principio once only non esonera dall’onere documentale in fase valutativa. Le commissioni giudicatrici non possono integrare d’ufficio le carenze dell’offerta tecnica attingendo ad atti in possesso dell’amministrazione.
Massima estesa
Il Consiglio di Stato, confermando il proprio orientamento (già espresso con Sez. V, 4 novembre 2025, n. 8567), delimita con precisione l’ambito applicativo del principio once only di cui all’art. 99, co. 3, D.Lgs. 36/2023: tale principio impone alla stazione appaltante di non richiedere all’operatore economico informazioni già detenute o acquisibili d’ufficio, ma la sua operatività è circoscritta alla fase di verifica dei requisiti di partecipazione. Esso non si estende alla distinta fase di valutazione delle offerte tecniche da parte della commissione giudicatrice. Nel caso di specie, il Consorzio aggiudicatario aveva prodotto, a comprova del terzo intervento dichiarato nel sub-criterio B.2.1 (‘Esperienza specifica’), un Certificato di regolare esecuzione riferito a lavorazioni di bonifica ambientale, del tutto estranee al contratto indicato. L’argomento difensivo — secondo cui ANAS, quale medesima stazione appaltante, era già in possesso della documentazione relativa ai lavori eseguiti — è stato ritenuto irrilevante: la commissione giudicatrice non può supplire alle carenze documentali dell’offerta attingendo ad atti detenuti dall’amministrazione in altra veste. Il punteggio attribuito all’intervento non adeguatamente documentato ha determinato l’aggiudicazione in favore del Consorzio con uno scarto minimo (80,22 vs 79,565), rendendo decisiva la questione.
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