Che cosa stabilisce
Il mancato pagamento dell’imposta di bollo non può determinare l’esclusione del concorrente dalla gara, trattandosi di adempimento di natura esclusivamente fiscale estraneo ai requisiti di partecipazione.
In pratica
Le stazioni appaltanti non possono inserire nei disciplinari clausole espulsive per mancato pagamento del bollo, né disporre esclusioni su tale base. I concorrenti esclusi per questa ragione dispongono di un argomento difensivo solido e consolidato. Il recupero dell’imposta rimane di competenza dell’Agenzia delle Entrate.
Massima estesa
L’omesso assolvimento dell’imposta di bollo sugli atti di gara costituisce inadempimento di natura tributaria, la cui sanzione è rimessa all’Amministrazione finanziaria e non alla stazione appaltante. Il Consiglio di Stato ribadisce che le cause di esclusione operano in via tassativa ai sensi del principio del numerus clausus codificato nel D.Lgs. 36/2023, e che l’imposta di bollo non rientra tra i requisiti soggettivi o oggettivi di partecipazione né tra le formalità essenziali dell’offerta. Conseguentemente, la stazione appaltante che disponga l’esclusione per tale ragione agisce in violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione e del favor partecipationis. Il principio, già consolidato nella giurisprudenza amministrativa, viene qui riconfermato con riferimento al quadro normativo vigente.
Scheda redazionale non firmata, tratta dal massimario dello Studio. Non costituisce parere professionale né interpretazione ufficiale della pronuncia, che fa fede nel solo testo integrale.