Che cosa stabilisce
La stazione appaltante gode di ampia discrezionalità nella fissazione dei requisiti tecnico-professionali, anche più severi di quelli legali, purché correlati a circostanze giustificate e funzionali all’interesse pubblico perseguito. Il sindacato giurisdizionale è limitato alla manifesta irragionevolezza, sproporzione o arbitrarietà.
In pratica
Le stazioni appaltanti possono legittimamente elevare i requisiti tecnico-professionali oltre i minimi di legge, purché la scelta sia motivata e proporzionata all’oggetto. Gli operatori economici che intendano impugnare tali requisiti devono dimostrare la manifesta irragionevolezza o sproporzione, non la mera severità. I RUP devono documentare in atti la correlazione tra requisito richiesto e specificità della prestazione.
Massima estesa
La stazione appaltante può introdurre requisiti speciali di capacità tecnico-professionale più rigorosi rispetto ai minimi normativi, nel rispetto dei limiti di attinenza e proporzionalità all’oggetto del contratto sanciti dall’art. 10, comma 3, D.Lgs. 36/2023 e dall’art. 58, par. 4, della direttiva 2014/24/UE. Tale potere discrezionale — lungi dall’essere arbitrio — costituisce attuazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento ex art. 97 Cost., e si sostanzia nel dovere di selezionare operatori in grado di garantire standard qualitativi adeguati. I parametri di legittimità dell’esercizio di tale discrezionalità sono: chiarezza nell’indicazione del requisito esperienziale, attinenza all’oggetto del contratto, ragionevolezza e proporzionalità. Il sindacato del giudice amministrativo è circoscritto alla verifica della manifesta irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o sproporzione, non potendo spingersi nel merito delle scelte organizzative della stazione appaltante. Il principio è pienamente operante nel quadro del D.Lgs. 36/2023, che all’art. 10, comma 3, riproduce la disciplina dell’art. 83, comma 2, D.Lgs. 50/2016.
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