Che cosa stabilisce
Il principio di equivalenza non opera quando la lex specialis prescrive specifiche tecniche descrittive e inderogabili nel quomodo: l’offerta difforme integra aliud pro alio e non ammette giudizio di conformità sostanziale.
In pratica
Le stazioni appaltanti che intendano rendere inderogabile una specifica tecnica devono qualificarla espressamente come tale nel capitolato e confermarlo in sede di chiarimenti. I concorrenti che offrano soluzioni difformi da specifiche vincolanti nel quomodo non possono invocare il principio di equivalenza: il rischio è l’esclusione per aliud pro alio, non sanabile con soccorso istruttorio.
Massima estesa
Il principio di equivalenza, di derivazione eurounitaria e codificato all’art. 79 D.Lgs. 36/2023, ha funzione etero-integrativa della lex specialis e consente alla stazione appaltante di valutare la conformità sostanziale e funzionale di soluzioni tecniche difformi dalle specifiche di gara, prescindendo da criteri meramente formalistici. Tuttavia, tale principio trova un limite invalicabile quando la lex specialis abbia espressamente qualificato determinate specifiche tecniche come obbligatorie e inderogabili nel quomodo — ossia non solo nel risultato ma nelle modalità esecutive — e la stazione appaltante abbia ulteriormente ribadito tale preclusione in sede di chiarimenti. In tali ipotesi, l’offerta che non rispetta le caratteristiche tecniche vincolanti non è suscettibile di giudizio di equivalenza, configurando un’ipotesi di aliud pro alio. Nel caso di specie, il capitolato escludeva espressamente modalità alternative di confezionamento, e l’offerente era privo del macchinario necessario a garantire l’ermeticità richiesta: il giudizio di equivalenza era pertanto precluso ab origine.
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