Giurisprudenza

Cons. Stato, Sez. V, 15 settembre 2026, n. 6899

Giurisprudenza · 19 Settembre 2026

Esclusione · Requisiti generali

Che cosa stabilisce

Il DURC positivo certifica la regolarità contributiva e assolve l’operatore dall’obbligo dichiarativo ex art. 96, co. 14, D.Lgs. 36/2023: se non sussiste alcuna violazione fiscale o contributiva, non vi è nulla da comunicare alla stazione appaltante.

In pratica

L’operatore economico in possesso di DURC positivo non è tenuto ad alcuna comunicazione aggiuntiva alla stazione appaltante in ordine alla regolarità contributiva. Eventuali contestazioni della stazione appaltante fondate sull’art. 96, co. 14, D.Lgs. 36/2023 sono infondate in assenza di violazioni concrete. Il precedente è spendibile in sede difensiva contro esclusioni basate su presunte omissioni dichiarative.

Massima estesa

Il Consiglio di Stato chiarisce il rapporto tra DURC positivo e obbligo dichiarativo previsto dall’art. 96, co. 14, D.Lgs. 36/2023. Il DURC rilasciato con esito positivo costituisce documento probatorio del requisito di regolarità contributiva e, in quanto tale, è sufficiente a escludere la sussistenza di cause di esclusione ex artt. 94 e 95 del Codice. L’obbligo di comunicazione alla stazione appaltante — che riguarda fatti e provvedimenti astrattamente rilevanti ai fini dell’esclusione non presenti nel fascicolo virtuale — non può operare in assenza di violazioni da dichiarare: se l’operatore è in regola, l’obbligo dichiarativo è privo di oggetto. La Sezione precisa altresì che l’omissione o la non veridicità della comunicazione non costituisce di per sé causa di esclusione, ma può rilevare ai sensi dell’art. 98, co. 4 (illecito professionale grave). Il principio, di portata applicativa immediata, delimita l’ambito soggettivo e oggettivo dell’obbligo dichiarativo, escludendo letture estensive che impongano all’operatore di dichiarare situazioni inesistenti.

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Scheda redazionale non firmata, tratta dal massimario dello Studio. Non costituisce parere professionale né interpretazione ufficiale della pronuncia, che fa fede nel solo testo integrale.

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