Giurisprudenza

TAR Umbria, Perugia, 24 settembre 2026, n. 378

Giurisprudenza · 29 Settembre 2026

Altro · Offerta tecnica · Requisiti tecnico-professionali

Che cosa stabilisce

Il DIP non è affidabile esternamente in modo congiunto con il PFTE: la scansione temporale imposta dall’Allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023 è inderogabile e il doppio incarico allo stesso soggetto esterno integra un rischio strutturale di conflitto di interessi.

In pratica

Le stazioni appaltanti non possono affidare in un unico incarico esterno la redazione del DIP e del PFTE: i due servizi devono essere temporalmente e soggettivamente separati. Il RUP deve approvare il DIP prima di avviare qualsiasi procedura di affidamento della progettazione. L’affidamento congiunto costituisce vizio di legittimità che giustifica l’annullamento in autotutela.

Massima estesa

L’art. 3, comma 1, dell’Allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023 cristallizza una sequenza temporale e funzionale cogente: il Documento di Indirizzo della Progettazione (DIP) deve essere redatto e approvato prima dell’affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) e della progettazione esecutiva. Tale scansione non è meramente ordinatoria, ma risponde alla natura stessa del DIP, che fissa le macro-linee, gli obiettivi e i vincoli cui la successiva progettazione deve conformarsi. Quando la progettazione è esterna, il DIP diviene parte integrante della documentazione di gara e costituisce il capitolato del servizio di progettazione. Affidare congiuntamente a un medesimo soggetto esterno la redazione del DIP e del PFTE sovverte tale rapporto di subordinazione logica, funzionale e temporale: il professionista si troverebbe nella posizione di fissare a posteriori gli obiettivi che legittimano la propria progettazione, modellando il DIP sulle scelte già operate nel PFTE — come avvenuto nel caso concreto, in cui il RTP ha rielaborato il DIP già approvato per adeguarlo al PFTE in corso di redazione. Tale inversione integra, indipendentemente dall’esistenza di una procedura selettiva, un rischio strutturale di alterazione dell’imparzialità, del buon andamento e della trasparenza, riconducibile al divieto di conflitto di interessi ex art. 16 D.Lgs. 36/2023.

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Scheda redazionale non firmata, tratta dal massimario dello Studio. Non costituisce parere professionale né interpretazione ufficiale della pronuncia, che fa fede nel solo testo integrale.

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