Che cosa stabilisce
La dichiarazione di subappalto facoltativo resa nel DGUE non è fungibile con la dichiarazione di subappalto necessario, che costituisce modalità di attestazione di un requisito di partecipazione e non tollera formule generiche. L’omissione non è sanabile con soccorso istruttorio.
In pratica
Gli operatori privi della qualificazione in categorie scorporabili devono compilare il modulo specifico per il subappalto necessario, assumendo espressamente l’obbligo di subappaltare: la dichiarazione generica nel DGUE non è sufficiente. Le stazioni appaltanti non possono attivare il soccorso istruttorio per colmare questa lacuna. Verificare sempre che la lex specialis distingua i due modelli dichiarativi e che il concorrente li compili entrambi correttamente.
Massima estesa
La dichiarazione di subappalto necessario — con cui l’operatore economico privo della qualificazione nella categoria scorporabile si obbliga a subappaltare le relative lavorazioni — assolve una funzione radicalmente diversa dalla dichiarazione di subappalto facoltativo: non è mera esternazione di volontà negoziale, bensì una delle modalità di attestazione del possesso di un requisito di partecipazione. Ne consegue che essa non può essere sostituita, né integrata, dalla generica dichiarazione di voler subappaltare parte del contratto inserita nel DGUE, quand’anche la quota percentuale ivi indicata risulti capiente rispetto all’ammontare delle opere in categoria scorporabile. La mancanza della specifica assunzione dell’obbligo di subappaltare la categoria OG1 — richiesta espressamente dal disciplinare — determina l’assenza insanabile del requisito di qualificazione e l’esclusione obbligata del concorrente. Il soccorso istruttorio è inapplicabile perché non mirerebbe a chiarire una dichiarazione ambigua, bensì a integrare ex post un requisito sostanziale mancante, in violazione dei principi di par condicio e trasparenza.
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