Che cosa stabilisce
Nel Metodo A dell’Allegato II.2 al D.Lgs. 36/2023, le offerte recanti identico ribasso devono essere accantonate unitariamente nella fase di delimitazione delle ali, secondo il criterio del blocco unitario, in continuità con Ad. Plen. n. 5/2017. La considerazione distinta delle offerte identiche opera solo nella fase di calcolo della media sulle offerte intermedie, non nell’individuazione delle ali.
In pratica
Le stazioni appaltanti devono applicare il blocco unitario nel taglio delle ali anche sotto il D.Lgs. 36/2023, senza che la mancata menzione espressa nel disciplinare costituisca ostacolo. I concorrenti che impugnino l’accantonamento unitario di offerte identiche devono confrontarsi con questo orientamento e con il rischio di un contrasto giurisprudenziale che potrebbe richiedere intervento dell’Adunanza Plenaria.
Massima estesa
Il TAR Catania, in esplicito dissenso dal CGA Sicilia (sent. 7 aprile 2026, n. 234), afferma che il criterio del blocco unitario — elaborato dall’Adunanza Plenaria n. 5/2017 con riferimento all’art. 121, comma 1, D.P.R. 207/2010 — conserva piena vigenza sotto il D.Lgs. 36/2023, in quanto il Metodo A dell’Allegato II.2 riproduce sostanzialmente la medesima struttura precettiva. La lettera a) del punto 1 del Metodo A contiene due prescrizioni distinte: la prima impone di considerare le offerte identiche separatamente ai fini del calcolo della somma e della media aritmetica; la seconda — introdotta dall’avverbio ‘altresì’ — impone di accantonare anche le offerte di valore eguale rispetto a quelle già ricadenti nelle ali. Le due regole non sono incompatibili, in quanto operano su fasi concettualmente diverse: il conteggio individuale governa la formazione della base statistica; il blocco unitario governa la delimitazione delle ali. Il CGA aveva ritenuto che la locuzione ‘distintamente nei loro singoli valori’ segnasse una discontinuità normativa incompatibile con il blocco unitario; il TAR replica che tale lettura svuoterebbe di funzione la clausola correttiva dell”altresì’, e che la continuità testuale tra D.P.R. 207/2010, art. 97 D.Lgs. 50/2016 (post d.l. 32/2019) e Metodo A è confermata anche dalla relazione illustrativa al nuovo Codice. Si configura pertanto un contrasto interpretativo aperto tra TAR e CGA, suscettibile di rimessione all’Adunanza Plenaria.
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