Che cosa stabilisce
Ai sensi dell’art. 110, comma 1, D.Lgs. 36/2023, la verifica di anomalia è circoscritta alla sola migliore offerta: estenderla ad altre offerte aggraverebbe il procedimento senza utilità e contrasterebbe con il principio del risultato.
In pratica
Le stazioni appaltanti non possono avviare sub-procedimenti di verifica dell’anomalia nei confronti di concorrenti diversi dal primo classificato. Il ricorrente che lamenti la mancata verifica dell’offerta di un altro operatore non ha titolo a dolersi se tale offerta non è la migliore. La lex specialis che riproduca il limite normativo è legittima e non impugnabile su questo punto.
Massima estesa
L’art. 110, comma 1, D.Lgs. 36/2023 impone alla stazione appaltante di valutare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità esclusivamente della «migliore offerta» che appaia anormalmente bassa. Il TAR Piemonte chiarisce che tale perimetro soggettivo non è derogabile in via discrezionale: la verifica di anomalia riguarda unicamente il primo classificato, ossia l’operatore che sarà chiamato a eseguire il contratto. La ratio è duplice: da un lato, il principio del risultato (art. 1 D.Lgs. 36/2023) impone di non gravare il procedimento di controlli inutili rispetto all’interesse pubblico perseguito; dall’altro, la finalità dell’istituto — selezionare un contraente affidabile in grado di eseguire la prestazione — si esaurisce con la verifica sull’offerta destinata all’aggiudicazione. Il comma 2 dell’art. 110, che disciplina la richiesta scritta di giustificazioni con termine non superiore a quindici giorni, è interpretato come regola operativa di svolgimento del sub-procedimento e non come fonte di un potere discrezionale di estendere il controllo a qualsiasi offerta apparentemente bassa.
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