Che cosa stabilisce
Il consorzio stabile, in quanto dotato di autonoma struttura d’impresa, può eseguire in proprio le prestazioni per le quali le consorziate esecutrici designate siano prive delle qualificazioni richieste. Tale principio, elaborato sotto il D.Lgs. 50/2016, è applicabile anche nel vigore del D.Lgs. 36/2023.
In pratica
I consorzi stabili mandatari di RTI devono verificare di possedere in proprio le qualificazioni SOA per le categorie che le consorziate esecutrici non coprono, potendo così eseguire direttamente quelle lavorazioni. Le stazioni appaltanti non possono escludere il RTI per carenza di qualificazione delle consorziate se il consorzio mandatario è autonomamente qualificato e la dichiarazione di impegno imputa l’esecuzione al consorzio nel suo complesso.
Massima estesa
Il consorzio stabile che partecipi a una gara d’appalto come mandatario di un RTI può eseguire direttamente, con le proprie qualificazioni SOA, le categorie di lavori per le quali nessuna delle consorziate esecutrici designate risulti qualificata, senza che ciò integri una carenza dei requisiti di partecipazione. Il fondamento risiede nell’elemento teleologico proprio del consorzio stabile: la sua autonoma struttura d’impresa — distinta da quella delle consorziate — gli consente di operare anche in proprio, rendendo imputabile al solo consorzio l’attività eseguita. Nel caso di specie, il TAR ha rigettato il ricorso avverso l’aggiudicazione rilevando che il consorzio mandatario era in possesso in proprio di tutte le qualificazioni per le categorie di lavori assunte nell’ambito del RTI, e che la dichiarazione di impegno imputava la percentuale di esecuzione al consorzio nel suo complesso, non alle singole consorziate. Il principio è espressamente esteso al D.Lgs. 36/2023, il cui art. 67, comma 4, consente espressamente l’esecuzione in proprio da parte del consorzio, e si affianca alla soppressione del cumulo alla rinfusa in fase discendente per gli appalti di lavori introdotta dal D.Lgs. 209/2024.
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