Che cosa stabilisce
L’affidamento diretto a società mista è legittimo solo se la gara a doppio oggetto per la selezione del socio privato copre integralmente le attività poi affidate alla società; ove la selezione riguardi solo una parte delle prestazioni, la deroga all’obbligo di gara non è giustificata.
In pratica
Le stazioni appaltanti che intendono affidare servizi a società miste devono verificare che la gara a doppio oggetto copra esattamente e integralmente le attività da affidare: qualsiasi disallineamento tra oggetto della selezione del socio e oggetto dell’affidamento espone il provvedimento a impugnazione. I concorrenti esclusi dal mercato possono contestare l’affidamento diretto dimostrando tale difetto di congruenza.
Massima estesa
La legittimità dell’affidamento diretto di un servizio pubblico a società mista presuppone che la gara c.d. a doppio oggetto — avente ad oggetto contestualmente la selezione del socio privato e l’affidamento del contratto — investa l’intero perimetro delle attività successivamente affidate alla società mista. Il fondamento della deroga all’ordinario obbligo di evidenza pubblica risiede nella sostanziale coincidenza tra l’oggetto della selezione del socio operativo e l’oggetto dell’affidamento: solo in tal caso la scelta dell’affidatario può dirsi indirettamente derivante dalla procedura competitiva, in conformità con quanto stabilito dalla CGUE (Acoset, C-196/08) e recepito dall’art. 17 d.lgs. 175/2016. Ove invece il socio privato sia stato selezionato con riferimento soltanto a una parte delle prestazioni poi affidate, le attività residue risultano attribuite senza alcuna selezione concorrenziale, con conseguente violazione dei principi di concorrenza. Nel caso di specie il TAR ha accolto il ricorso rilevando che tale condizione di congruenza non era soddisfatta.
Scheda redazionale non firmata, tratta dal massimario dello Studio. Non costituisce parere professionale né interpretazione ufficiale della pronuncia, che fa fede nel solo testo integrale.