Che cosa stabilisce
Il rito speciale ex art. 36 D.Lgs. 36/2023 è circoscritto alla sola fase di gara; l’accesso agli atti della fase di stipulazione ed esecuzione del contratto è governato dall’art. 35 e segue il rito ordinario ex art. 116 c.p.a.
In pratica
Il secondo classificato che impugna l’aggiudicazione può accedere agli atti della fase esecutiva (contratto, polizza, verifica requisiti) tramite ricorso ex art. 116 c.p.a., non ex art. 36 D.Lgs. 36/2023. L’interesse all’accesso sussiste indipendentemente dall’esito del ricorso incidentale avversario. L’Amministrazione deve gestire d’ufficio il bilanciamento con segreti industriali e difesa nazionale senza opporre dinieghi generici.
Massima estesa
Il TAR Lazio delimita con precisione il perimetro applicativo del rito speciale in materia di accesso agli atti di gara (art. 36 D.Lgs. 36/2023): esso è riservato esclusivamente alle questioni di ostensione di documenti della fase di gara, mentre le istanze di accesso relative alla fase di stipulazione ed esecuzione del contratto restano soggette al rito ordinario ex art. 116 c.p.a. e all’art. 35 D.Lgs. 36/2023. Sul piano sostanziale, il giudice riafferma il principio di autonomia dell’accesso difensivo (AP n. 4/2021): il vaglio di pertinenza e strumentalità è astratto, senza sindacato prognostico sull’utilità processuale concreta. Riconosce legittimazione attiva alla seconda classificata, promotrice di contenzioso avverso l’aggiudicazione, all’accesso al contratto stipulato, alla polizza fideiussoria, al visto della Corte dei Conti, agli atti di verifica dei requisiti e ai documenti relativi al finanziamento SAFE, ordinando l’ostensione con presidio d’ufficio da parte dell’Amministrazione delle esigenze di riservatezza commerciale e di sicurezza nazionale.
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