Che cosa stabilisce
Il RTI che non comunica in sede di offerta la carenza originaria di un requisito in capo a un componente, né comprova l’impossibilità di adottare misure rimediali, non può invocare il sub-procedimento ex art. 97 D.Lgs. 36/2023 e soggiace all’esclusione dell’intero raggruppamento.
In pratica
Le imprese che partecipano in RTI devono effettuare una due diligence preventiva sui requisiti di tutti i componenti prima della presentazione dell’offerta. In caso di carenza originaria, la comunicazione alla stazione appaltante e la prova delle misure rimediali (o della loro impossibilità) sono condizioni inderogabili per accedere al sub-procedimento ex art. 97. L’omissione comporta esclusione automatica dell’intero raggruppamento, senza possibilità di sanatoria successiva.
Massima estesa
Ai sensi dell’art. 97, comma 1, lett. a), D.Lgs. 36/2023, il raggruppamento temporaneo di imprese che intenda avvalersi del sub-procedimento rimediale — estromissione o sostituzione del componente privo di requisiti — è tenuto, in sede di presentazione dell’offerta, a comunicare alla stazione appaltante la causa escludente o la carenza del requisito verificatasi prima di tale momento, il soggetto interessato e le misure adottate o l’impossibilità di adottarle. L’omissione di tali adempimenti dichiarativi preclude in radice l’attivazione del rimedio e legittima l’esclusione dell’intero RTI, senza che la stazione appaltante sia tenuta a disporre d’ufficio l’estromissione della mandante carente. Il TAR esclude altresì che la mancata conoscenza della carenza da parte degli altri componenti del raggruppamento valga a rendere non imputabile la causa escludente: i principi di parità di trattamento e autoresponsabilità impongono che ciascun partecipante si faccia carico delle conseguenze della scelta imprenditoriale di presentare un’offerta congiunta, non potendo la semplice dichiarazione di ignoranza elidere la cogenza degli obblighi dichiarativi connessi alla domanda di partecipazione.
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