Giurisprudenza

TAR Campania, Salerno, Sez. II, 15 ottobre 2026, n. 1761

Giurisprudenza · 16 Ottobre 2026

Requisiti generali · Requisiti tecnico-professionali · Soccorso istruttorio

Che cosa stabilisce

Il progettista indicato deve possedere i requisiti generali di affidabilità e capacità tecnica, ma non quelli di carattere organizzativo, in quanto soggetto esterno e distinto dall’operatore economico concorrente. L’esclusione per mancata produzione di documenti non richiesti dal disciplinare è illegittima.

In pratica

Nelle gare per appalto integrato, la stazione appaltante non può richiedere al progettista indicato requisiti organizzativi né escludere il concorrente per mancata produzione spontanea di documenti non previsti dal disciplinare. Il professionista va verificato solo su affidabilità e capacità tecnica. Utile precedente per contestare esclusioni fondate su requisiti impropriamente estesi al progettista indicato.

Massima estesa

Il progettista indicato — figura distinta dal progettista associato/componente di RTI — è soggetto estraneo all’operatore economico, che non assume la veste di concorrente ma collabora su base privatistica mediante contratto di prestazione d’opera professionale. In quanto tale, pur dovendo possedere i requisiti generali di affidabilità e capacità tecnica (ex art. 80 D.Lgs. 50/2016, principio traslabile all’art. 94-95 D.Lgs. 36/2023), non è tenuto a soddisfare i requisiti di carattere strettamente organizzativo, propri della struttura societaria che si avvale della sua opera. Sul piano procedurale, la sentenza chiarisce che la commissione di gara non può disporre l’esclusione del concorrente per mancata dimostrazione della data certa di un documento contrattuale relativo al progettista indicato, qualora tale documento non fosse richiesto dal disciplinare di gara nella fase di presentazione delle offerte: il soccorso istruttorio non può essere strumentalizzato per sanzionare l’omessa produzione di atti non dovuti. Il principio si inserisce in un orientamento consolidato che distingue nettamente le due figure (progettista indicato vs. associato), con conseguente diversa distribuzione delle responsabilità e dei requisiti esigibili.

Scheda redazionale non firmata, tratta dal massimario dello Studio. Non costituisce parere professionale né interpretazione ufficiale della pronuncia, che fa fede nel solo testo integrale.

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