Che cosa stabilisce
Il controllo amministrativo sulle dichiarazioni rese in gara deve essere sostanziale e non formalistico: l’esclusione per omissione di un dato non richiesto a pena di inammissibilità, quando il concorrente abbia comunque fornito rassicurazione sostanziale, viola il favor participationis e il divieto di caccia all’errore.
In pratica
Gli operatori economici esclusi per omissioni formali non lesive di alcun interesse pubblico concreto dispongono di un precedente spendibile per contestare provvedimenti di esclusione adottati in chiave formalistica. Le stazioni appaltanti devono verificare, prima di escludere, se la prescrizione violata sia sanzionata a pena di esclusione e se l’interesse sottostante sia stato effettivamente pregiudicato. Particolare attenzione va posta alle dichiarazioni DNSH nei bandi finanziati con fondi PNRR/europei.
Massima estesa
Il TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, annulla l’esclusione di un operatore economico che, in sede di avviso pubblico, aveva dichiarato di aver preso visione di «tutte le schede di valutazione applicabili» ai fini del principio DNSH (Do No Significant Harm), senza indicare il numero specifico della scheda richiesto dall’amministrazione. Il Collegio ribadisce il principio — già consolidato in giurisprudenza — secondo cui la verifica della documentazione di gara non può risolversi in una «caccia all’errore»: l’amministrazione è tenuta a un controllo sostanziale, valutando se l’interesse pubblico sotteso alla prescrizione formale sia stato concretamente leso. Nel caso di specie, l’avviso non comminava l’inammissibilità per l’omessa indicazione del numero della scheda, e la dichiarazione resa dalla società offriva comunque piena rassicurazione sostanziale. L’argomentazione dell’ente — secondo cui l’indicazione specifica sarebbe necessaria per il monitoraggio successivo — è respinta, poiché la verifica di coerenza con i criteri DNSH attiene alla fase esecutiva e non vincola la valutazione della domanda. Il principio del favor participationis e la sanabilità delle irregolarità meramente formali prevalgono sull’interpretazione letterale e restrittiva delle clausole di esclusione.
Scheda redazionale non firmata, tratta dal massimario dello Studio. Non costituisce parere professionale né interpretazione ufficiale della pronuncia, che fa fede nel solo testo integrale.