Che cosa stabilisce
Le referenze bancarie non costituiscono un requisito di partecipazione autonomo, bensì un mezzo di prova del requisito di capacità economica e finanziaria. La loro previsione nella lex specialis non integra una clausola di esclusione atipica né un requisito ulteriore vietato dall’art. 100, comma 12, D.Lgs. 36/2023.
In pratica
Le stazioni appaltanti possono legittimamente richiedere referenze bancarie nella lex specialis senza incorrere nella violazione del divieto di requisiti atipici ex art. 100, comma 12, D.Lgs. 36/2023. I concorrenti non possono impugnare tali previsioni come clausole escludenti illegittime. La mancata produzione resta soggetta al regime del soccorso istruttorio, non all’esclusione automatica.
Massima estesa
Le referenze bancarie richieste dalla stazione appaltante non configurano un requisito di partecipazione aggiuntivo e atipico, bensì un mezzo di prova del requisito di capacità economica e finanziaria già previsto dall’ordinamento. Il TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, ribadisce l’orientamento consolidato del Consiglio di Stato (ex plurimis, Sez. VI, n. 8122/2023; Sez. V, n. 1936/2022; Sez. V, n. 2910/2020), secondo cui l’oggetto della referenza bancaria è la comunicazione di notizie riservate sulla correttezza e puntualità dell’impresa nei rapporti con l’istituto creditizio, non la prestazione di una garanzia. Il Tribunale chiarisce altresì che l’art. 100, comma 12, D.Lgs. 36/2023 — che vieta l’introduzione di nuovi e ulteriori requisiti di partecipazione — non preclude alla stazione appaltante di individuare mezzi di prova aggiuntivi per i requisiti già previsti. Il fondamento normativo nel nuovo Codice è rinvenuto nell’art. 18, comma 6, All. II.12, che menziona le referenze quale possibile mezzo di prova della capacità economica e finanziaria, con portata applicativa estesa anche al di fuori del perimetro della qualificazione SOA.
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