Che cosa stabilisce
La mancata produzione del modulo di domanda di partecipazione è irregolarità formale sanabile con soccorso istruttorio ex art. 101, co. 1, lett. a), D.Lgs. 36/2023, purché identità del concorrente e volontà partecipativa siano inequivocabilmente desumibili dalla documentazione già trasmessa (DGUE, offerta tecnica ed economica) e la regolarizzazione non modifichi l’offerta.
In pratica
Le stazioni appaltanti devono attivare il soccorso istruttorio quando il concorrente ha omesso il solo modulo di domanda ma ha trasmesso DGUE e offerta completa: l’esclusione automatica è illegittima. I concorrenti che incorrono in errori di caricamento documentale possono far valere la regolarizzabilità purché la volontà partecipativa emerga chiaramente dagli atti già depositati. I commissari di gara devono verificare il contenuto dei file caricati, non limitarsi alla ricevuta di sistema.
Massima estesa
Il Consiglio di Stato enuncia tre condizioni cumulative in presenza delle quali la mancata tempestiva produzione del modulo di domanda di partecipazione non determina esclusione ma è sanabile mediante soccorso istruttorio: (i) identità del concorrente e volontà di partecipare inequivocabilmente desumibili dalla documentazione amministrativa regolarmente trasmessa; (ii) tempestiva presentazione del DGUE e dell’offerta tecnica ed economica; (iii) assenza di qualsiasi modifica dell’offerta per effetto della regolarizzazione. La fattispecie concreta riguardava un consorzio stabile che, per errore materiale di caricamento, aveva inserito nella busta telematica la domanda di partecipazione di una consorziata anziché quella del consorzio, mentre il DGUE e l’intera offerta erano stati regolarmente trasmessi. La ratio è ancorata ai principi del risultato e della fiducia (artt. 1 e 2 D.Lgs. 36/2023): l’art. 101 mira a evitare esclusioni irragionevoli per errori agevolmente emendabili. Il Collegio precisa che il soccorso istruttorio non può acquisire ex post la manifestazione di volontà partecipativa, ma solo formalizzarla quando essa è già desumibile dagli atti; domanda di partecipazione e DGUE restano documenti distinti per natura e funzione. Il precedente n. 1438/2026 della medesima Sezione è richiamato quale leading case.
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