Che cosa stabilisce
L’indennizzo da revoca dell’aggiudicazione ex art. 21-quinquies l. 241/1990 è limitato al danno emergente documentato, ossia alle sole spese sostenute per la partecipazione alla gara; sono escluse voci non provate o relative a beni rimasti nel patrimonio dell’impresa.
In pratica
L’aggiudicatario che subisce una revoca deve documentare rigorosamente le spese effettivamente sostenute e non recuperabili: costi di preparazione non ancora avviati o beni ancora disponibili in azienda non sono indennizzabili. La stazione appaltante può limitare l’indennizzo alle sole spese di gara documentate, respingendo voci di danno non provate o relative ad asset patrimoniali residui.
Massima estesa
In caso di revoca legittima dell’aggiudicazione, l’indennizzo riconoscibile all’aggiudicatario ai sensi dell’art. 21-quinquies della l. n. 241/1990 — richiamato dall’art. 5 del D.Lgs. n. 36/2023 quale presidio del principio di tutela dell’affidamento — è strutturalmente distinto dal risarcimento del danno da illegittimità provvedimentale e non garantisce il ristoro integrale dei pregiudizi subiti, configurandosi come mera compartecipazione dell’amministrazione alle perdite del privato. Il suo perimetro è circoscritto al solo danno emergente, identificabile nelle spese documentate sostenute per la partecipazione alla gara. Nella fattispecie, il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto euro 25.000 per la «preparazione dei mezzi», rilevando l’assenza di prova dell’effettivo avvio dell’allestimento dei veicoli; ha altresì confermato, in quanto coperta da giudicato, l’esclusione del costo di acquisto dei veicoli (euro 243.956,40), trattandosi di beni rimasti nel patrimonio aziendale dell’impresa e quindi non computabili come danno emergente.
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