Giurisprudenza

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 16 ottobre 2026, n. 4635

Giurisprudenza · 20 Ottobre 2026

Avvalimento · Esclusione · Requisiti tecnico-professionali

Che cosa stabilisce

Il consorzio stabile può concedere in avvalimento a imprese terze la propria attestazione SOA — comprensiva dei requisiti maturati per cumulo dalle consorziate — senza che ciò integri avvalimento a cascata vietato. La limitazione dell’art. 67, co. 7, D.Lgs. 36/2023 ai requisiti posseduti «in proprio» opera esclusivamente nell’avvalimento interno tra consorzio e consorziate designate esecutrici.

In pratica

Un’impresa priva di SOA può qualificarsi ricorrendo all’avvalimento di un consorzio stabile, anche se non ne fa parte, senza incorrere nel divieto di avvalimento a cascata. Il consorzio ausiliario può mettere a disposizione risorse delle consorziate. Attenzione: la modifica introdotta dal D.Lgs. 209/2024 all’art. 67, co. 1 e 7, impone verifica del possesso «in proprio» anche per l’ammissione alla gara di lavori.

Massima estesa

Il TAR Milano chiarisce il perimetro applicativo dell’art. 67, co. 7, D.Lgs. 36/2023, che consente l’avvalimento della SOA consortile solo per i requisiti maturati dal consorzio «in proprio». La norma va letta sistematicamente con il co. 1, lett. b) e c), dello stesso articolo: il cumulo alla rinfusa opera quando il consorzio esegue i lavori con la propria struttura, mentre l’avvalimento (interno) opera quando l’esecuzione è affidata alle consorziate designate. Ne deriva che la limitazione ai requisiti «in proprio» disciplina esclusivamente i rapporti interni consorzio-consorziate, non impedendo al consorzio stabile di cedere in avvalimento esterno la propria SOA — che incorpora per legge i requisiti delle consorziate — a imprese terze estranee alla compagine consortile. Tale operazione non configura avvalimento a cascata, in ragione della speciale relazione organica tra consorzio stabile e consorziate, assimilabile a un avvalimento ex lege fondato sul vincolo consortile. Il Collegio aderisce all’orientamento già espresso da TAR Milano n. 1097/2025 e lo estende al nuovo assetto normativo post-correttivo (D.Lgs. 209/2024), confermando la compatibilità con i principi di libero accesso al mercato e massima partecipazione di cui agli artt. 3 e 10 D.Lgs. 36/2023.

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Scheda redazionale non firmata, tratta dal massimario dello Studio. Non costituisce parere professionale né interpretazione ufficiale della pronuncia, che fa fede nel solo testo integrale.

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