Che cosa stabilisce
L’art. 114, comma 4, D.Lgs. 36/2023, collocato nella disciplina dell’esecuzione dei contratti, non può integrare un requisito di partecipazione agli appalti di servizi di ingegneria e architettura. Il divieto di cumulo tra direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase esecutiva opera come causa di incompatibilità verificabile in fase esecutiva, non come condizione di ammissione alla gara.
In pratica
Le stazioni appaltanti non possono inserire nella lex specialis di gara per servizi di ingegneria e architettura un requisito di partecipazione fondato sull’art. 114, comma 4, senza una previsione esplicita che qualifichi ex ante i lavori come complessi e interferenziali. I concorrenti che cumulano le due figure non possono essere esclusi in sede di gara per tale sola ragione; l’eventuale incompatibilità va gestita contrattualmente in fase esecutiva.
Massima estesa
L’art. 114, comma 4, D.Lgs. 36/2023 — che consente il cumulo delle funzioni di direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per contratti di importo non superiore a 1 milione di euro e in assenza di lavori complessi e rischi di interferenze — non può essere letto a contrario come requisito di partecipazione per gli appalti di servizi di ingegneria e architettura. La norma, per collocazione sistematica (Parte IV sull’esecuzione) e per tenore letterale, disciplina l’organizzazione interna delle stazioni appaltanti qualificate nella fase esecutiva, non la platea dei soggetti ammissibili alla gara. I requisiti di partecipazione trovano la loro sede esclusiva negli artt. 66, 94, 95 e 100 del Codice, con operatività del principio di tassatività delle cause di esclusione ex art. 10, comma 2. Ne consegue che il divieto di cumulo, ove applicabile (lavori complessi e con rischi di interferenze, indipendentemente dall’importo), configura una mera causa di incompatibilità da verificare in fase esecutiva, salvo che la lex specialis anticipi espressamente tale obbligo alla fase partecipativa qualificando ex ante i lavori come complessi e interferenziali. La pronuncia risolve un contrasto tra TAR Puglia Bari n. 85/2026 e TAR Abruzzo L’Aquila n. 328/2026, accogliendo l’appello avverso la prima.
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