Giurisprudenza

TAR Toscana, Firenze, 18 settembre 2026, n. 1764

Giurisprudenza · 21 Settembre 2026

Esclusione · Soccorso istruttorio · Subappalto necessario

Che cosa stabilisce

La dichiarazione di subappalto facoltativo resa nel DGUE non è fungibile con la dichiarazione di subappalto necessario, che costituisce modalità di attestazione di un requisito di partecipazione e non tollera formule generiche. L’omissione non è sanabile con soccorso istruttorio.

In pratica

Gli operatori privi della qualificazione in categorie scorporabili devono compilare il modulo specifico per il subappalto necessario, assumendo espressamente l’obbligo di subappaltare: la dichiarazione generica nel DGUE non è sufficiente. Le stazioni appaltanti non possono attivare il soccorso istruttorio per colmare questa lacuna. Verificare sempre che la lex specialis distingua i due modelli dichiarativi e che il concorrente li compili entrambi correttamente.

Massima estesa

La dichiarazione di subappalto necessario — con cui l’operatore economico privo della qualificazione nella categoria scorporabile si obbliga a subappaltare le relative lavorazioni — assolve una funzione radicalmente diversa dalla dichiarazione di subappalto facoltativo: non è mera esternazione di volontà negoziale, bensì una delle modalità di attestazione del possesso di un requisito di partecipazione. Ne consegue che essa non può essere sostituita, né integrata, dalla generica dichiarazione di voler subappaltare parte del contratto inserita nel DGUE, quand’anche la quota percentuale ivi indicata risulti capiente rispetto all’ammontare delle opere in categoria scorporabile. La mancanza della specifica assunzione dell’obbligo di subappaltare la categoria OG1 — richiesta espressamente dal disciplinare — determina l’assenza insanabile del requisito di qualificazione e l’esclusione obbligata del concorrente. Il soccorso istruttorio è inapplicabile perché non mirerebbe a chiarire una dichiarazione ambigua, bensì a integrare ex post un requisito sostanziale mancante, in violazione dei principi di par condicio e trasparenza.

Leggi il testo integrale del provvedimento →Portale della Giustizia amministrativa

Scheda redazionale non firmata, tratta dal massimario dello Studio. Non costituisce parere professionale né interpretazione ufficiale della pronuncia, che fa fede nel solo testo integrale.

Altre pronunce in materia di Esclusione · Soccorso istruttorio · Subappalto necessario

Iscriviti alla rassegna

Ogni giorno le ultime decisioni del Giudice amministrativo in materia di appalti e contratti pubblici.

Ogni messaggio riporta in calce il collegamento per cancellarsi. Lo Studio non cede gli indirizzi ad alcuno e non li impiega per altri fini.

Aureli

Studio Legale

La rassegna

Le pronunce del Giudice amministrativo in materia di appalti pubblici, ogni giorno per posta elettronica.

Iscriviti →

Viale Liegi, 5 · 00198 Roma
Tel. 06 99702317
info@aureli-legal.it

Avv. Lorenzo Aureli – Ordine degli Avvocati di Roma n. A39020 – titolo di avvocato conseguito in Italia – Partita IVA IT16749921009. Attività esercitata ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e del Codice deontologico forense.

Privacy policyCookie policyNote legali