Che cosa stabilisce
La proroga tecnica reiterata per anni, in assenza di tempestiva indizione di nuova gara, è illegittima: la stazione appaltante deve ricorrere alla procedura negoziata senza bando ex art. 76 D.Lgs. 36/2023 come strumento ponte.
In pratica
Le stazioni appaltanti non possono utilizzare la proroga tecnica come strumento di gestione ordinaria del contratto scaduto: devono avviare tempestivamente la nuova gara e, in caso di urgenza, ricorrere alla procedura negoziata senza bando ex art. 76 D.Lgs. 36/2023. L’operatore uscente non è tenuto a garantire il servizio a tempo indeterminato oltre la scadenza contrattuale.
Massima estesa
La proroga tecnica del contratto di appalto è istituto eccezionale e temporaneo, ammissibile esclusivamente per assicurare il passaggio da un regime contrattuale all’altro nelle more di una procedura di gara già avviata e in fase avanzata. La sua reiterazione per quasi quattro anni — in assenza di tempestiva attivazione delle procedure di rinnovo e senza che sussistano più le caratteristiche emergenziali che ne giustificano il ricorso — ne determina l’illegittimità, traducendosi in una sostanziale stabilizzazione di un contratto ormai scaduto. Il TAR Lecce, applicando i principi enunciati da Cons. Stato, Sez. V, n. 1116/2026, afferma che la stazione appaltante avrebbe dovuto attivare una procedura negoziata senza bando ex art. 76, comma 2, lett. a), D.Lgs. 36/2023 (già art. 63, comma 2, lett. c), D.Lgs. 50/2016) come contratto ponte d’urgenza, strumento che la stessa ASL ha poi effettivamente utilizzato per il periodo 1.1.2026-30.6.2026. L’illegittimità degli atti impugnati è accertata anche per omessa considerazione della posizione contrattuale dell’affidatario uscente e dei suoi interessi economici.
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