Che cosa stabilisce
Il progettista ‘indicato’ nell’appalto integrato ex art. 44 D.Lgs. 36/2023 non è operatore economico e non può ricorrere all’avvalimento; l’annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione riapre il procedimento consentendo alla SA di valutare la sostituzione del progettista privo di requisiti.
In pratica
Chi partecipa a un appalto integrato deve verificare che il progettista indicato possieda in proprio tutti i requisiti speciali richiesti: l’avvalimento è precluso. In caso di carenza, la sostituzione del progettista è ammessa fino all’aggiudicazione e — novità rilevante — anche dopo un annullamento giurisdizionale che abbia determinato regressione del procedimento. Sul conflitto di interessi da pregressa redazione del progetto, l’onere della prova grava ora sul ricorrente che lo invoca.
Massima estesa
In tema di appalto integrato (art. 44 D.Lgs. 36/2023), il progettista ‘indicato’ riveste la qualifica di collaboratore/ausiliario del concorrente e non di operatore economico in senso tecnico: pertanto non può avvalersi dei requisiti di un altro professionista ai sensi dell’art. 104 D.Lgs. 36/2023, istituto riservato ai soli concorrenti in senso stretto. L’art. 66 D.Lgs. 36/2023 — che equipara i professionisti agli operatori economici — riguarda esclusivamente gli appalti di sola progettazione (servizi di architettura e ingegneria), non l’appalto integrato, e non muta il quadro già delineato dall’Ad. Plen. n. 13/2020 sotto il D.Lgs. 50/2016 (che conteneva analoga disposizione all’art. 46). Tuttavia, l’annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione produce una regressione del procedimento che riattiva la facoltà della SA di valutare la sostituzione del progettista indicato privo di requisiti, purché tale sostituzione non comporti modificazione sostanziale dell’offerta tecnica: il TAR che, dopo aver annullato l’aggiudicazione, precluda in via anticipata tale valutazione viola l’art. 34, comma 2, c.p.a., sostituendosi all’amministrazione nell’esercizio di un potere non ancora esercitato. Sul conflitto di interessi, il nuovo art. 16 D.Lgs. 36/2023 inverte l’onere probatorio rispetto all’art. 24, comma 7, D.Lgs. 50/2016: spetta ora a chi invoca il conflitto dimostrarne i presupposti specifici e documentati.
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